Fra le diverse agevolazioni preme qui esaminare la riduzione del 50% a favore delle unità abitative concesse in uso gratuito ai parenti di primo grado. Come è noto, per poter beneficiare dell’agevolazione occorre, oltre ad essere in presenza di un contratto di comodato registrato, che il comodante possieda un solo immobile ad uso residenziale (concesso in comodato) e, contestualmente, che risieda anagraficamente nello stesso Comune in cui è situato l’immobile in uso al parente. Oltre a questa unità abitativa, il soggetto passivo può possedere un altro immobile adibito ad abitazione principale, purché non accatastato in categoria di lusso.
Ma cosa succede quando il contribuente è proprietario, in quota parte, anche di un’unità abitativa utilizzata da un genitore in qualità di coniuge superstite, titolare del diritto di abitazione ai sensi dell’art. 540 del codice civile?
Occorre innanzitutto rammentare che il coniuge superstite, quale titolare del diritto di abitazione, è l’unico soggetto passivo ai fini IMU/ TASI, al pari dell’usufruttuario, a prescindere dalle reali quote di possesso riferite all’immobile. Il diritto di abitazione, sancito dal richiamato articolo 540, al secondo comma, prevede il godimento a favore del solo coniuge superstite, “anche quando concorra (all’eredità, ndr) con altri chiamati”, dei diritti abitativi sulla casa destinata a residenza coniugale e dei diritti di uso sui mobili in essa contenuta, se di proprietà del de cujus o comuni.
Novità editoriale:
I tributi locali nel 2016
di Cristina Carpenedo
La fiscalità locale è stata interessata da due importanti eventi normativi: la legge 28 dicembre 2015 n. 208, la legge di stabilità per il 2016 ed i decreti legislativi n.ri. 156, 158 e 159 del 24 settembre 2015 di attuazione della delega fiscale (approvata con L. 23 del 11/03/2014).
Questo volume è strutturato in una prima parte dedicata agli interventi della legge di stabilità e in una seconda parte dedicata agli istituti che caratterizzano la gestione della fiscalità locale.
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