La liquidazione ordinaria (o volontaria) è quella fase della vita dell’impresa in cui, una volta cessata l’attività produttiva, si provvede a convertire i beni dell’impresa in denaro, a estinguere i suoi debiti e a definire i rapporti pendenti, con la devoluzione del residuo alla sfera personale dell’imprenditore o, nel caso di una società, ai soci. Si distingue dalla liquidazione forzata (o concorsuale), disposta dall’autorità giudiziaria, in quanto è frutto di una libera scelta del soggetto economico. Trova inoltre la sua disciplina nel codice civile, a differenza della seconda che è regolata da legislazioni speciali.
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