Pagamento all’agente della riscossione delle spese dei vecchi ruoli. Di che si tratta? A quali importi si fa riferimento?

In merito alla scadenza del 30 giugno 2016 si legge sulla stampa che devono essere pagate all’agente della riscossione le spese dei vecchi ruoli. Di cosa di tratta? A quali importi si fa riferimento?

29 June 2016
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Il 30 giugno 2016 è in scadenza la prima rata delle spese derivanti dalla rottamazione ruoli secondo le procedure fissate dal dm del 15 giugno 2015
Con la legge 228/2012 è stata introdotta la cosiddetta mini sanatoria per i ruoli resi esecutivi fino al 31.12.1999 inizialmente riguardante i carichi fino a 2000 euro ma estesa anche i carichi superiori alla suddetta soglia. La modalità attuativa rinviava ad apposito decreto ministeriale che è stato pubblicato il 15 giugno 2015. Le norme che dettano la disciplina della cosiddetta mini sanatoria sono contenute nei commi 527, 528 e 529 dell’articolo 1 della legge 228/2012.
527. Decorsi sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, i crediti d’importo fino a duemila euro, comprensivo di capitale, interessi per ritardata iscrizione a ruolo e sanzioni, iscritti in ruoli resi esecutivi fino al 31 dicembre 1999, sono automaticamente annullati. Ai fini del conseguente discarico ed eliminazione dalle scritture patrimoniali dell’ente creditore, con decreto del Ministero dell’Economia e delle finanze sono stabilite le modalità di trasmissione agli enti interessati dell’elenco delle quote annullate e di rimborso agli agenti della riscossione delle relative spese per le procedure esecutive poste in essere.
528. Per i crediti diversi da quelli di cui al comma 527, iscritti in ruoli resi esecutivi fino al 31 dicembre 1999, esaurite le attività di competenza, l’agente della riscossione provvede a darne notizia all’ente creditore, anche in via telematica, con le modalità stabilite dal decreto di cui allo stesso comma 527.

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