Il caso
Il Comune di Palermo ricorreva avverso la sentenza davanti alla Commissione Tributaria Regionale della Sicilia la quale, pur ritenendo pienamente ammissibile la diversificazione delle tariffe tra esercizi alberghieri e locali adibiti a uso abitazione, confermava la sentenza di primo grado di annullamento dell’avviso di pagamento in quanto il disposto aumento tariffario era illegittimo per eccesso di potere sotto il profilo della carenza di motivazione.
La sentenza richiama la precedente giurisprudenza della Corte in tema di tassa per lo smaltimento dei rifiuti solidi urbani (TARSU), in base alla quale è legittima la delibera comunale di approvazione del regolamento e delle relative tariffe, in cui la categoria degli esercizi alberghieri venga distinta da quella delle civili abitazioni, ed assoggettata ad una tariffa notevolmente superiore a quella applicabile a queste ultime. La maggiore capacità produttiva di un esercizio alberghiero rispetto ad una civile abitazione costituisce infatti un dato di comune esperienza, emergente da un esame comparato dei regolamenti comunali in materia, ed assunto quale criterio di classificazione e valutazione quantitativa della tariffa anche dal d.lgs. 5 febbraio 1997, n. 22, senza che assuma alcun rilievo il carattere stagionale dell’attività, il quale può eventualmente dar luogo all’applicazione di speciali riduzioni d’imposta, rimesse alla discrezionalità dell’ente impositore; i rapporti tra le tariffe, indicati dall’art. 69, comma secondo, del d.lgs. 15 novembre 1993, n. 507 tra gli elementi di riscontro della legittimità della delibera, non vanno d’altronde riferiti alla differenza tra le tariffe applicate a ciascuna categoria classificata, ma alla relazione tra le tariffe ed i costi del servizio discriminati in base alla loro classificazione economica.
Riguardo, invece, all’obbligo di motivazione della delibera comunale dell’ente locale che prevede una differenziazione tra civile abitazione ed esercizio alberghiero questa la Corte ha ribadito che in tema di tassa per lo smaltimento dei rifiuti solidi urbani, non è configurabile alcun obbligo di motivazione della delibera comunale di determinazione della tariffa di cui all’art. 65 del d.lgs. 15 novembre 1993, n. 507, poiché la stessa, al pari di qualsiasi atto amministrativo a contenuto generale o collettivo, si rivolge ad una pluralità indistinta, anche se determinabile “ex post”, di destinatari, occupanti o detentori, attuali o futuri, di locali ed aree tassabili.
Pertanto il ricorso del Comune di Palermo è accolto.
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