L’impossibilita’ dei locali o delle aree a produrre rifiuti per loro natura o per il particolare uso, prevista dall’articolo 62, comma 2, non puo’ essere ritenuta in modo presunto dal giudice tributario, essendo onere del contribuente indicare, nella denuncia originaria o di variazione, le obiettive condizioni di inutilizzabilita’, le quali devono essere “debitamente riscontrate in base ad elementi obiettivi direttamente rilevabili o ad idonea documentazione” (Conf. Cass. n. 11351/2012; Cass. n. 17703/2004).
TARSU: mancata produzione di rifiuti
La Corte di Cassazione, nell’ ordinanza n. 7617/2016, si pronuncia sulla mancata produzione di rifiuti in materia di TARSU
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