L’Agente della Riscossione Equitalia ha trasmesso al Comune un’istanza di sospensione immediata della riscossione. Cosa deve fare l’ente?
Risposta:
L’istanza ha una valenza molto importante in quanto va ricondotta all’istituto scritto con la legge 228/2012 che ha inserito nell’ordinamento giuridico la sospensione immediata della riscossione. Si tratta di una forma amministrativa di sospensione che non è condizionata al consenso dell’ente ma che agisce automaticamente per il solo fatto di essere stata presentata e che perdura fino a quando lo stesso ente impositore non la blocca con un apposito riscontro. L’elemento di assoluta novità sono le conseguenze dovute al silenzio dell’ente creditore che ha iscritto il carico in coattivo: la partita è annullata di diritto e il concessionario è automaticamente discaricato. Il corpo di norme che ne dettano la disciplina si trova in un gruppo di commi contenuti nell’articolo 1 della legge 228/2012, commi 537, 538, 539, 540.
La procedura è operativa dal 1 gennaio 2013. La formula non riguarda solo Equitalia ma gli incaricati della riscossione in genere con ciò intendendo anche le società iscritte all’albo e le società pubbliche di riscossione.
Va evidenziato che l’istituto è stato fortemente valorizzato dall’Agente della Riscossione, che lo ha interpretato come una forma di aiuto che la stessa Equitalia si premura di dare ai debitori. Sul sito del gruppo è scaricabile la relativa guida e la modulistica, con possibilità di inoltro anche telematico. Come è possibile leggere dal modulo reso disponibile, la presentazione della dichiarazione a efficacia immediata è cosa semplice.
Veniamo all’analisi della procedura dettagliata dai commi 538, 539 e 540 del medesimo articolo1.
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La riscossione pubblica nel 2016
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