Come previsto dall’art. 1284 cc, infatti, ogni anno il “Ministro del tesoro, con proprio decreto pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana non oltre il 15 dicembre dell’anno precedente a quello cui il saggio si riferisce, può modificarne annualmente la misura, sulla base del rendimento medio annuo lordo dei titoli di Stato di durata non superiore a dodici mesi e tenuto conto del tasso di inflazione registrato nell’anno”.
Decreto Ministero dell’economia e delle finanze 11/12/2015 (G.U. 15/12/2015 n. 291)
Modifica del saggio di interesse legale
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