La questione nasce dall’impugnazione di un avviso di accertamento irpeg irap e iva promosso da una società di compravendita immobiliare per l’annualità 2003, notificato nel 2008 da parte dell’Agenzia con accertamento analitico induttivo. La CTR accolse le doglianze del contribuente annullando l’accertamento per violazione dell’articolo 12 comma 7 dello statuto del contribuente.
L’Agenzia oppose che questa norma trovava applicazione solo in caso di accesso ispezioni e verifiche presso i locali in cui si svolge l’attività. Il ricorso con ordinanza 527/2015 è stato rimesso alle sezioni unite per l’importanza della questione consistente nel definire se l’articolo 12 comma 7 sia circoscritto solo al caso dell’accesso ispezioni e verifiche o costituisca espressione di un generale obbligo di contraddittorio nell’ambito del procedimento amministrativo di formazione dell’atto e, in caso affermativo, quali potrebbero essere le conseguenze dell’inosservanza.
Il Commento – Contraddittorio: l’attesa pronuncia della sezioni unite
Giunge come una diga che tenta di arginare un fiume in piena, la nuova pronuncia della sezioni unite n. 24823/2015. La Cassazione affronta ancora il tema del contraddittorio dopo che con l’ordinanza 527/2015, la questione era stata ancora rimessa alle sezioni unite
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