Sul tema delle spese finanziabili con l’imposta di soggiorno è nuovamente intervenuta la Corte dei Conti – sezione controllo Puglia con il parere 210/2015. La Corte ribadisce che il novero delle spese effettuabili mediante l’Imposta di soggiorno ricomprende un ampio “ventaglio” di interventi, che vanno ben oltre quelli oggetto del vincolo introdotto dal più volte richiamato art.6, comma 8, del d.l. n. 78/2010 … ne consegue che gli enti locali impossibilitati a impiegare i proventi dell’imposta di soggiorno per le voci indicate dall’art. 6, comma 8, hanno comunque la possibilità di operare altri interventi in materia di turismo, incrementando spese di diversa tipologia “ (Sez. Emilia Romagna, deliberazione n.228/2014/PAR). Ad analoghe conclusioni è pervenuta la Sezione regionale di controllo per il Veneto (deliberazione n.172/2015/PAR).
Scrivi un commento
Accedi per poter inserire un commento