Lo ha stabilito il decreto legge 29 dicembre 2011, n. 216, con cui, fermo restando il classamento originario degli immobili rurali ad uso abitativo, sono stati fatti salvi gli effetti delle domande presentate a partire dal 21 settembre 2011.
Come specificato nel Comunicato dell’Agenzia del Territorio, per la presentazione della domanda possono essere utilizzati i modelli A, B e C, allegati al richiamato decreto 14 settembre 2011, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 220 del 21 settembre 2011, tenendo presente che le domande presentate per la destinazione abitativa non potranno produrre variazione di categoria negli atti del catasto, fermo restando gli effetti ai fini del riconoscimento del carattere di ruralità.
A tal fine è possibile utilizzare l’apposita applicazione web per la compilazione e l’invio della domanda, accessibile dal sito internet dell’Agenzia del Territorio.
La presentazione può essere effettuata, entro il 31 marzo 2012, direttamente dal titolare dei diritti reali sui fabbricati o tramite soggetti incaricati, individuati fra i professionisti abilitati alla redazione degli atti di aggiornamento di catasto terreni ed edilizio urbano, oppure tramite le Associazioni di categoria degli agricoltori.
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