Corte di Cassazione 23/5/2012, n. 8130
Imposta Comunale sulla Pubblicità e Affissioni – Cantiere – Cartelli
FATTO
Con sentenze n. 55/40/10, 266/63/10, 267/63/10 rispettivamente depositate la prima il 24.5.2010 e le altre il 23.9.2010, la Commissione Tributaria Regionale della Lombardia, sezione staccata di Brescia, confermava le sentenze di primo grado che avevano accolto i ricorsi della societa’ (OMISSIS) spa avverso gli avvisi di accertamento, relative alle annualita’ 2007, 2008, in relazione al mancato versamento dell’imposta di pubblicita’ con riferimento ad alcuni cartelli cd. “di cantiere”, apposte nelle immediate adiacenze dell’area destinata all’esecuzione dei lavori edili.
Rilevava al riguardo la Commissione Tributaria Regionale, confermando quanto affermato gia’ nella sentenza di primo grado, che trattavasi di insegne di esercizio, non soggette all’imposta di pubblicita’ con una superficie inferiore a 5 m2.
La (OMISSIS) G.P.A. srl, concessionaria del servizio di accertamento e riscossione sulla pubblicita’, impugna, con separate ricorsi, le sentenze della Commissione Tributaria Regionale deducendo, quale motivo comune, la violazione e falsa applicazione del Decreto Legislativo 15 novembre 1993, n. 507, articolo 17, comma 1 – bis contestando la qualifica, per i cartelloni in questione, di insegne di esercizio, rilevando trattarsi di cartelli pubblicitari, soggetti all’imposta. La societa’ intimata non si e’ costituita nel giudizio di legittimita’. Il ricorso e’ stato discusso alla pubblica udienza del 11.4.2012, in cui il PG ha concluso come in epigrafe.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Trattandosi di cause connesse, possono essere riunite ai sensi dell’articolo 274 c.p.c., (stesse parti, stesse questioni di fatto e di diritto) al fine di prevenire il rischio di contrasto sostanziale di giudicati, posto che la riunione non comporta alcun ritardo nella trattazione. I ricorsi sono infondati.
In tema di imposta sulla pubblicita’ e’ prevista l’esenzione per le insegne relative all’esercizio di attivita’ commerciali che contraddistinguono la sede dell’impresa e non superino la superficie complessiva di cinque metri quadrati (del Decreto Legislativo 15 novembre 1993, n. 507, articolo 17, comma 1-bis aggiunto dalla Legge 28 dicembre 2001, n. 448, articolo 10) La normativa non consente di introdurre distinzioni in relazione al concorso dello scopo pubblicitario con la funzione propria dell’insegna stessa, purche’ la stessa, oltre ad essere installata nella sede dell’attivita’ a cui si riferisce o nelle pertinenze accessorie, e ad avere la funzione di indicare al pubblico il luogo di svolgimento dell’attivita’, si mantenga nel predetto limite dimensionale (Sez. 5, Sentenza n. 23021 del 30/10/2009).
I cartelli di cantiere, con riferimento le imprese edili, sono obbligatori e assolvono alla funzione primaria di individuare il luogo di esercizio dell’attivita’ d’impresa e il cartello con l’indicazione dell’impresa esecutrice dei lavori, posto nei pressi del cantiere, costituisce un’insegna di esercizio non soggetta all’imposta di pubblicita’ se inferiore a 5 m2, anche se trattasi di localita’ diversa dalla sede legale dell’impresa, essendovi, peraltro,raramente coincidenza tra i cantieri e la sede legale dell’impresa.
Il relativo accertamento in tal senso operato dalla Commissione tributaria regionale costituisce una valutazione di merito, incensurabile in sede di legittimita’, ove sorretta, come nel caso di specie, da congrua motivazione. Tale situazione va distinta da quella concernente i cartelli stradali, posizionati in localita’ non immediatamente adiacenti all’esercizio commerciale, impresa o cantiere, indicatori di industrie, imprese edili, laboratori artigianali e negozi di vendita, che rivolgendosi ad una massa indeterminata di possibili acquirenti od utenti, pongono in essere una pubblicita’ tassabile ai sensi del citato articolo 6, a prescindere dal fatto che l’iscrizione presenti o meno i connotati dell’insegna.
I ricorsi vanno quindi respinti.
Non vi e’ luogo a pronuncia sulle spese del giudizio di legittimita’, in difetto di costituzione della societa’ intimata.
P.Q.M.
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