L’aula del Senato ha definitivamente approvato con 203 voti a favore, 9 contrari e 33 astensioni, in terza lettura, il ddl n. 3284-B di conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 7 maggio 2012, n. 52, recante disposizioni urgenti per la razionalizzazione della spesa pubblica.
Il provvedimento, approvato dalla Camera il 3 luglio, ora diventa legge.
Il provvedimento, discusso senza la presenza di un relatore non avendo avuto la Commissione il tempo di valutare le numerose modifiche apportate dalla Camera dei deputati, mira a ridurre i costi per l’acquisizione di beni e servizi da parte della pubblica amministrazione e ad eliminare sprechi e inefficienze per scongiurare un ulteriore inasprimento della pressione fiscale.
Qui in esclusiva il testo del provvedimento approvato dal Senato.
Le finalità della spending review
Nel Documento di Economia e finanza per il 2012 il processo di revisione della spesa è considerato uno dei pilastri portanti dell’attività del Governo, finalizzato a superare sia la logica dei ‘tagli lineari’ alle dotazioni di bilancio, sia il criterio della “spesa storica”.
In relazione a ciò, il decreto-legge 7 maggio 2012, n. 52 interviene con un complesso di disposizioni la cui finalità è quella di consentire, in aggiunta alle norme già vigenti nell’ordinamento, l’eliminazione di inefficienze e sprechi nella spesa pubblica, in modo da ridurne l’ammontare e reperire risorse da destinare alla crescita economica. Il provvedimento fa altresì riferimento agli obiettivi espressi nella Direttiva del 3 maggio 2012 del Presidente del Consiglio dei ministri, che sulla base di quanto contenuto nel c.d. “Rapporto Giarda” dell’8 maggio 2012 (Elementi per una revisione della spesa pubblica”), ha individuato un obiettivo immediato di riduzione della spesa di 4,2 miliardi, da conseguire nell’arco del periodo1° giugno – 31 dicembre 2012.
Il contenuto del decreto-legge
Per coordinare l’azione del Governo e le politiche volte all’analisi ed al riordino della spesa, il provvedimento, come risultante a seguito delle modifiche apportate dal Senato in prima lettura, istituisce un apposito Comitato interministeriale, (presieduto dal Presidente del Consiglio dei ministri) la cui attività di indirizzo dovrà in particolare concernere la revisione dei programmi di spesa e dei trasferimenti alle imprese, la riduzione della spesa per acquisto di beni e servizi, nonché il ridimensionamento delle strutture e l’ottimizzazione dell’uso degli immobili. Viene inoltre istituito un Commissario straordinario per la razionalizzazione della spesa per beni e servizi, con lo specifico compito di definire, per voci di costo, il livello di spesa per acquisti di beni e servizi di tutte le amministrazioni pubbliche, ivi incluse le autorità indipendenti, gli enti locali e, limitatamente alla spesa sanitaria, le amministrazioni regionali commissariate per l’attuazione dei piani di rientro sanitari (per le altre regioni il Commissario formula le opportune proposte al Presidente di ciascuna regione interessata) nonché le società a totale partecipazione pubblica diretta o indiretta e le società controllate da soggetti pubblici. Ai fini dell’espletamento del proprio compito – vale a dire, come detto, la definizione dei livelli di spesa per voci di costo – il Commissario ha il potere di chiedere informazioni e documenti alle singole amministrazioni e società e può disporre nei confronti delle stesse ispezioni da parte dell’Ispettorato del Dipartimento per la funzione pubblica e da parte della Ragioneria generale dello Stato; lo stesso potrà altresì avvalersi della collaborazione della Guardia di finanza.
Il Commissario segnalerà al Presidente del Consiglio dei ministri ed al Presidente della regione interessata le disposizioni legislative o amministrative che determinano voci di costo e che possono essere oggetto di soppressione o razionalizzazione, proponendo a tal fine i necessari provvedimenti. Sulla base delle proposte del Commissario, il Presidente del Consiglio dei ministri o il Presidente della regione possono sospendere o annullare le singole procedure di spesa. Il Commissario, inoltre, ha il potere di segnalare alle amministrazioni interessate le necessarie misure di razionalizzazione della spesa, fissando altresì un termine per l’attuazione delle stesse, decorso il quale può essere autorizzato, da parte del Presidente del Consiglio dei ministri, l’esercizio di poteri sostitutivi nei confronti delle amministrazioni inadempienti. Tutte le disposizioni illustrate, contenute nel Capo I del provvedimento, hanno efficacia fino al 31 dicembre 2014, mentre quelle recate nel Capo II, concernenti le procedure di acquisto, che si espongono di seguito, costituiscono norme a regime.
Il decreto-legge introduce altresì una serie di misure direttamente finalizzate a migliorare la qualità delle procedure di acquisto centralizzato. Si dispone in particolare: – l’estensione dell’obbligo di approvvigionamento attraverso le convenzioni Consip a tutte le tipologie di beni e servizi da acquistare da parte delle Amministrazioni pubbliche (ivi compresi gli enti del Servizio sanitario nazionale qualora non siano operanti le convenzioni-quadro delle centrali regionali di acquisto); – che l’Osservatorio dei contratti pubblici debba rendere pubblici attraverso il proprio portale tutti i dati e le informazioni relativi ai contratti di importo superiore a cinquantamila euro e debba inoltre trasmettere gli stessi, semestralmente, al Ministero dell’economia ed alla Consip s.p.a.(Concessionaria servizi informativi pubblici); – che il Ministero dell’economia debba mettere a disposizione a titolo gratuito nei confronti delle pubbliche amministrazioni e degli altri soggetti pubblici che si avvalgono di Consip il proprio sistema informativo di negoziazione, favorendo in tal modo il ricorso a modalità telematiche di acquisto; – che le amministrazioni pubbliche debbano adottare entro due anni dalla data in vigore del decreto-legge misure finalizzate al contenimento dei consumi di energia; – che per gli acquisti il cui importo sia inferiore alla soglia di rilievo comunitario, l’obbligo del ricorso al mercato elettronico sia esteso (oltre che alle amministrazioni statali, come già previsto) anche a tutte le altre amministrazioni pubbliche.
Il decreto-legge infine introduce nuove disposizioni in tema di certificazione e compensazione dei crediti vantati nei confronti delle amministrazioni statali, provvedendo in particolare: -ad estendere il meccanismo della certificazione dei crediti agli enti del Servizio sanitario nazionale; -a ridurre da sessanta a trenta giorni il termine entro il quale le amministrazioni debitrici sono tenuti a certificare se il credito vantato nei loro confronti è certo, liquido ed esigibile; -a rendere obbligatoria – e non più eventuale – la nomina di un Commissario ad acta, su nuova istanza del creditore, qualora, allo scadere del termine previsto, l’amministrazione non abbia provveduto alla certificazione; -a superare il divieto per le regioni sottoposte ai piani di rientro dai deficit sanitari di beneficiare del meccanismo di certificazione dei crediti che consente al creditore la cessione del credito a banche o intermediari finanziari; -ad estendere l’istituto della compensazione con le somme dovute a seguito di iscrizione a ruolo anche per i crediti vantati nei confronti dello Stato e degli enti pubblici nazionali.
Nel corso dell’esame presso la Camera, sono state introdotte nuove disposizioni nel provvedimento, tra le quali possono segnalarsi le seguenti:
– alle società a totale partecipazioni pubblica che gestiscono servizi di interesse generale la disciplina recata dal decreto si applica solo qualora le stesse abbiano registrato perdite negli ultimi esercizi. Nei confronti delle medesime società, inoltre, il Commissario straordinario può emanare direttive finalizzate all’ottimizzazione delle procedure di acquisto di beni e servizi;
– viene accelerata la tempistica prevista dalla normativa sul federalismo fiscale in ordine alla determinazione dei costi e dei fabbisogni standard degli enti locali e delle regioni, disponendosi che i relativi adempimenti debbano essere ultimati entro il primo quadrimestre del 2013;
– alle convenzioni stipulate da Consip per l’acquisto di beni e servizi possono ricorrere anche le Onlus e le organizzazioni di volontariato. Per quanto concerne il settore sanitario, le aziende sanitarie dovranno rinegoziare i contratti per gli acquisti di beni e servizi qualora gli stessi presentino differenze significative, nei prezzi di fornitura, rispetto ai prezzi di riferimento rilevati dall’Osservatorio dei contratti pubblici e dalle centrali regionali degli acquisti;
– in tema di contratti pubblici la nuova disciplina dettata dal decreto-legge nei casi di aggiudicazione con il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa, si applica anche alle gare in corso ove i plichi contenenti l’offerta non siano stati ancora aperti alla data del 9 maggio 2012 (data di entrata in vigore del decreto-legge);
– il Documento unico di regolarità contributiva (DURC) può rilasciarsi anche in presenza di certificazione prodotta dall’amministrazione competente che attesti, nei confronti del soggetto che richiede il Documento, la sussistenza di crediti verso la P.A: almeno equivalenti ai versamenti contributivi ancora non corrisposti;
– nell’acquisto di beni e servizi attraverso le convenzioni Consip, le amministrazioni pubbliche possono utilizzare, per il pagamento del corrispettivo, erogazioni liberali e donazioni in denaro rese in favore delle medesime amministrazioni per le finalità cui è destinato l’acquisto.
Fonte: LeggiOggi.it
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