IMU – Modalità per l’inserimento negli atti catastali del requisito di ruralità – D. M. 26 luglio 2012

3 August 2012
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Il decreto del Ministero dell’economia e delle finanze del 26 luglio 2012, in corso di pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale, sono state dettate le modalità per l’inserimento negli atti catastali della sussistenza del requisito di ruralità. Tale decreto è stato emanato in attuazione delle disposizioni recate dall’art. 13, comma 14, lettera d-bis, del D.L. n. 201 del 2011, che ha abrogato, a decorrere dal 1° gennaio 2012, i commi 2-bis, 2-ter e 2-quater dell’art. 7 del D.L. n. 70 del 2011, concernenti disposizioni in materia di riconoscimento della ruralità degli immobili. Si ricorda che in attuazione delle citate disposizioni era stato emanato il D M 14 settembre 2011, che dettava le modalità applicative e indicava la documentazione necessaria per la presentazione della certificazione per il riconoscimento della ruralità dei fabbricati poiché in base all’orientamento della Corte di Cassazione detti immobili dovevano essere accatastati in A/6 se rurali abitativi e D/10 se strumentali. Con l’introduzione dell’IMU, invece, la materia dei fabbricati rurali è stata completamente rivista e l’aspetto saliente della questione è che ai fini del riconoscimento della ruralità si prescinde dalla categoria catastale di appartenenza. 

Pertanto, con il D.M. del 26 luglio 2012 sono state dettate le nuove istruzioni in materia di indicazione dei requisiti di ruralità prevedendo che:

  • ai fabbricati rurali destinati ad abitazione ed ai fabbricati strumentali all’esercizio dell’attività agricola, secondo le disposizioni recate dall’art. 9 del D.L. n. 557 del 1993, è attribuito il classamento, in base alle regole ordinarie, in una delle categorie catastali previste nel quadro generale di qualificazione;
  • per i fabbricati rurali diversi da quelli censibili nella categoria D/10 (Fabbricati per funzioni produttive connesse alle attività agricole), per l’indicazione della ruralità è apposta una specifica annotazione;
  • per il riconoscimento della ruralità i soggetti interessati sono tenuti a presentare una domanda redatta secondo i modelli allegati al decreto;
  • la domanda in questione riguarda le unità immobiliari sia ad uso abitativo sia strumentali all’esercizio dell’attività agricola, censite al catasto edilizio urbano, ad eccezione di quelle che risultano già accertate in categoria D/10;
  • nella domanda va dichiarato che l’immobile possiede a decorrere dal quinto anno antecedente a quello di presentazione della domanda, i prescritti requisiti di ruralità.

Per quanto riguarda, invece, i fabbricati di nuova costruzione od oggetto di intervento edilizio, costituenti unità immobiliari per i quali sussistono i requisiti di ruralità, la dichiarazione in catasto deve essere effettuata secondo la procedura DOCFA.

Tale procedura deve essere utilizzata anche per le unità immobiliari, che, a seguito dell’acquisto e della perdita della ruralità, devono essere nuovamente accatastate. Invece, ai soli fini della iscrizione o cancellazione di ogni annotazione riferita alla ruralità degli immobili, il soggetto obbligato presenta apposita richiesta al competente Ufficio provinciale dell’Agenzia del Territorio, entro 30 giorni da quello in cui l’immobile ha acquisito o perso i previsti requisiti.

La domanda va presentata all’Ufficio provinciale territorialmente competente dell’Agenzia del Territorio, entro e non oltre il 30 settembre 2012, termine così modificato dal comma 19, dell’art. 13, del D. L. n. 95 del 2012.

L’Ufficio provinciale dell’Agenzia del Territorio effettua, anche a campione, un controllo  delle autocertificazioni allegate alle domande di cui all’art. 2, comma 3 e alle richieste di cui all’art. 2, comma 6, nonché alla verifica del classamento e dei requisiti di ruralità per gli immobili dichiarati con il DOCFA.

Il mancato riconoscimento del requisito di ruralità, anche a seguito di segnalazione motivata del Comune o dell’Agenzia delle Entrate, è accertato con provvedimento motivato del Direttore dell’Ufficio provinciale dell’Agenzia del Territorio, registrato negli atti catastali mediante specifica annotazione e notificato agli interessati. Il provvedimento è impugnabile dinanzi alle Commissioni tributarie provinciali, secondo le modalità e i termini previsti dal D.Lgs. n. 546 del 1992.

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