Con il parere n. 07658/2012 del 27 settembre 2012 il Consiglio di Stato ha espresso il prescritto parere relativamente allo schema di regolamento governativo predisposto dal Ministero dell’economia e delle finanze, in attuazione della disposizione recata dall’art. 91-bis, comma 3 del D.L. n. 1 del 2012. Con detto regolamento devono essere stabilite le modalità e le procedure per stabilire il rapporto proporzionale tra le attività svolte con modalità commerciali e tutte le attività svolte dagli enti non commerciali indicati nell’art. 73, comma 1, lettera c), del DPR 917/1986 (TUIR), ai fini dell’applicazione dell’esenzione dall’IMU prevista dall’art. 7, comma 1, lettera i), del D. Lgs. 504/1992.
Tuttavia, secondo il Consiglio di Stato, nel citato regolamento sono stati stabiliti gli elementi che qualificano le diverse attività come svolte con modalità non commerciali, senza che la norma primaria fornisse criteri o altre indicazioni normative in grado di specificare la natura non commerciale di un’attività. Infatti, in ordine all’individuazione dei criteri in argomento, necessari per stabilire la non commercialità o meno di un’attività, i giudici amministrativi ritengono che essi non possono essere oggetto del regolamento in questione ed auspicano, pertanto, un intervento del legislatore.
E proprio per risolvere tale questione, è stato tempestivamente approvato l’art. 9, comma 6 del D.L. n. 174 del 2012, il quale, modificando l’art. 91-bis, comma 3 del D.L. n.1 del 2012, prevede che con il decreto del MEF, oltre ad individuare gli elementi da prendere in considerazione ai fini della determinazione del rapporto proporzionale relativo all’utilizzazione non commerciale di un immobile, siano stabiliti anche i requisiti, generali e di settore, per qualificare le attività elencate nella norma di esenzione, “come svolte con modalità non commerciali”.
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