1. Ricorso giurisdizionale – imposta di soggiorno – atti istitutivi del tributo – titolare della struttura ricettiva – legittimazione attiva – sussiste
2. Enti Locali – regolamenti comunali – regolamento sull’imposta di soggiorno – imposta ragguagliata alla classificazione delle strutture alberghiere con il criterio delle stelle – violazione del principio di progressività dell’imposta – esclusione
3. Enti Locali – regolamenti comunali – regolamento sull’imposta di soggiorno – entità del tributo – definizione – criterio
4. Enti Locali – regolamenti comunali – regolamento sull’imposta di soggiorno – rapporto tributario – privato gestore della struttura ricettiva – soggetto “responsabile della riscossione” – legittimità
5. Locali – regolamenti comunali – regolamento sull’imposta di soggiorno – introiti – destinazione – sostegno dei servizi pubblici locali “fruibili anche dai turisti” – legittimità
TAR LOMBARDIA-BRESCIA, SEZ. II – Sentenza 28 gennaio 2013, n. 93
1. L’imposta di soggiorno rappresenta un peso economico ulteriore rispetto al costo del pernottamento, che si ripercuote sull’esborso complessivo dovuto ed è quindi (in astratto) suscettibile di ridurre l’appetibilità del locale in cui intende soggiornare. In secondo luogo il titolare della struttura è onerato di alcuni obblighi burocratici, come quello di responsabile di imposta, dapprima inesistenti. Tali circostanze lo collocano in una posizione differenziata e qualificata e fanno affiorare un autonomo interesse ad impugnare gli atti amministrativi istitutivi del tributo di cui si discorre.
2. È legittimo il regolamento sull’imposta di soggiorno nella parte in cui individua 5 tipologie di strutture ricettive (alberghi, residenze turistico-alberghiere, strutture ricettive non alberghiere, ostelli per la gioventù, attività agrituristiche), prevedendo per le prime due categorie un’articolazione basata sulla classifica per numero di “stelle”: ad ogni livello omogeneo (1 stella, 2, 3, 4 e superiori) è associato un importo giornaliero crescente (rispettivamente 1 euro, 1,70 euro, 2,50 euro, 3,50 euro), mentre all’interno delle 4 fasce si applica una maggiorazione ovvero una riduzione (di 0,50 euro) per le tariffe superiori ed inferiori ad una soglia economica predefinita (oltre i 40 euro e sotto i 15 euro per 1 stella, ad esempio). Tale criterio pare rispettoso del parametro normativo, che instaura una relazione di proporzionalità tra l’imposta introdotta ed il prezzo praticato dalla struttura ricettiva. Il legislatore non prevede, a questo proposito, né un rigido collegamento percentuale tributo-costo del pernottamento, né soprattutto l’andamento costante dell’incidenza dell’imposta al variare del prezzo.
3. Non è manifestamente illogico o irrazionale rapportare l’entità del tributo (imposta di soggiorno) alla tipologia classificatoria delle strutture ricettive, in quanto, ordinariamente, alla categoria alberghiera superiore corrisponde il pagamento di un prezzo più elevato, cosicché risulta rispettata la finalità perseguita dal legislatore che è quella di graduare l’entità del tributo in relazione alla capacità contributiva del soggetto passivo, desumibile indirettamente dalla categoria della struttura ricettiva (cfr. TAR Puglia, Lecce, sez. II, 30.4.2012, n. 736, che ha addirittura ritenuto congrua l’assimilazione, ai fini della quantificazione del tributo, di alberghi cinque stelle, alberghi e villaggi turistici quattro stelle e villaggi alberghi tre stelle, in quanto “l’entità modesta del prelievo tributario […] la eterogeneità delle strutture ricettive operanti nel settore del turismo e la conseguente oggettiva difficoltà di individuare un criterio di classificazione delle strutture medesime universalmente valido ai fini della determinazione del tributo rendono non meritevole di favorevole apprezzamento la tesi dei ricorrenti”).
4. È legittimo il regolamento sull’imposta di soggiorno nella parte in cui dispone che “soggetto passivo dell’imposta è il soggetto che pernotta nelle strutture ricettive […] e che non risulta residente nel comune”: egli è l’unico soggetto tenuto al pagamento dell’imposta (eventualmente anche in via coattiva), in armonia con l’art. 4, comma 1, del d.lgs. 23/2011 per il quale l’imposta è a carico di coloro che alloggiano nelle strutture ricettive situate nel territorio comunale. Le disposizioni regolamentari ulteriori non istituiscono una responsabilità aggiuntiva e solidale dei titolari delle attività turistico-alberghiere (denominati soggetti responsabili della riscossione) per il pagamento dell’imposta, e non contengono a livello testuale univoci elementi che giustifichino pretese economiche nei loro confronti nei casi di omesso versamento dell’imposta di soggiorno (per la disamina di un testo regolamentare analogo, TAR Veneto, sez. III, 21.8.2012, n. 1165). Il regolamento nel suo complesso non crea una responsabilità in capo agli albergatori in ordine al pagamento dell’imposta, che colpisce solo ed esclusivamente i soggetti che soggiornano nelle strutture, mentre gli importi dovuti ma non corrisposti da questi soggetti possono essere recuperati coattivamente dal comune esclusivamente nei loro confronti, sulla base delle dichiarazioni dei gestori delle strutture ricettive.
5. Non appare incongrua la previsione del regolamento comunale sull’imposta di soggiorno che destina i relativi introiti al sostegno dei servizi pubblici comunque funzionali o collegati al turismo (si pensi alla necessità di intensificare il servizio raccolta rifiuti in concomitanza con la stagione turistica e di maggiore afflusso di visitatori).
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