L’art. 14 del D. L. n. 201 del 2011 – che ha istituito il tributo comunale sui rifiuti e sui servizi (TARES) – nella versione originaria prevedeva che la superficie assoggettabile allo stesso dovesse essere pari all’80 per cento della superficie catastale determinata secondo i criteri stabiliti dal regolamento di cui al D.P.R. 23 marzo 1998, n. 138.
Tuttavia, in presenza di rilevate criticità collegate alla disponibilità dei dati catastali, con l’art. 1, comma 387, della legge n. 228 del 2012 (legge di stabilità per il 2013) è stato introdotto il comma 9-bis dell’art. 14, il quale stabilisce che “Nell’ambito della cooperazione tra i comuni e l’Agenzia del territorio per la revisione del catasto, vengono attivate le procedure per l’allineamento tra i dati catastali relativi alle unità immobiliari a destinazione ordinaria e i dati riguardanti la toponomastica e la numerazione civica interna ed esterna di ciascun comune, al fine di addivenire alla determinazione della superficie assoggettabile al tributo pari all’80 per cento di quella catastale determinata secondo i criteri stabiliti dal regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 138 del 1998. I comuni comunicano ai contribuenti le nuove superfici imponibili adottando le più idonee forme di comunicazione e nel rispetto dell’articolo 6 della legge 27 luglio 2000, n. 212”.
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