Nella circolare n. 13/E del 9 maggio 2013 l’Agenzia delle entrate ha fornito alcuni chiarimenti in relazione all’applicazione dell’IMU e dell’IRPEF ai fabbricati inagibili. Sulla questione si era già pronunciata nella circolare n. 5/E del 2013, e nel recente documento ha ulteriormente chiarito come per gli immobili inagibili per i quali siano rispettate tutte le condizioni di cui all’art. 13, comma 3, lett. b), del D.L. n. 201del 2011, sia dovuta solamente l’IMU.
Anche se per i fabbricati inagibili l’IMU è dovuta in misura ridotta perché la base imponibile è ridotta al 50%, l’immobile non può comunque essere considerato “esente” da IMU e, quindi, opera l’effetto di sostituzione tra i due tributi. Ciò significa che il contribuente nella dichiarazione dei redditi deve indicare i dati relativi ai terreni e fabbricati posseduti, compresi quelli i cui redditi sono sostituiti dall’IMU.
CIRCOLARE AGENZIA DELLE ENTRATE 9/5/2013, N. 13/E
Risposte a quesiti riguardanti detrazioni, cedolare secca, redditi di lavoro dipendente e fondiari, IMU e IVIE
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