IMU – Certificazione relativa al rimborso degli oneri per interessi per l’attivazione delle maggiori anticipazioni di tesoreria conseguenti alla sospensione della prima rata

18 June 2013
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E’ stato pubblicato sulla G. U. n. 137 del 13 giugno 2013 il decreto 6 Giugno 2013, emanato dal Ministero dell’interno, con il quale è stato approvato il modello relativo alla comunicazione da parte dei comuni degli oneri per interessi sostenuti dal 16 giugno 2013 al 16 settembre 2013 sulle maggiori anticipazioni di tesoreria utilizzate in conseguenza della sospensione della prima rata dell’IMU prevista dall’art. 1, comma 1, del D. L. 21 maggio 2013, n. 54. Con la norma del D. L. n. 54 del 2013 è stata, infatti, disposta la sospensione del pagamento della prima rata di IMU per:

– l’abitazione principale e relative  pertinenze, esclusi i fabbricati classificati nelle categorie catastali A/1 (Abitazioni di tipo signorile), A/8 (Abitazioni in ville) e A/9 (Castelli e palazzi di eminenti pregi artistici o storici);

– le unità immobiliari appartenenti alle cooperative edilizie a proprietà indivisa, adibite ad  abitazione principale e relative pertinenze dei soci assegnatari, nonché alloggi regolarmente assegnati dagli Istituti autonomi per le case popolari (IACP) o dagli enti di edilizia residenziale pubblica, comunque denominati,  aventi le stesse finalità degli IACP;

– terreni agricoli e fabbricati rurali.

Poichéa causa ditale sospensionei comuni dovranno sostenere degli oneri per interessi sulle maggiori anticipazioni di tesoreria, il comma 3 dell’art.1 del D. L. n. 54 del 2013 attribuisce al Ministero dell’interno il compito di determinare, con proprio decreto, le modalità e i termini con i quali i comuni possono chiedere allo stesso Ministero il rimborso di tali oneri.

Il modello approvato fa parte integrante del decreto, il quale precisa le modalità e i termini di comunicazione del modello stesso.

Sarà considerata valida la comunicazione dei dati inviata entro il termine perentorio a pena di decadenza del 15 ottobre 2013. I comuni, inoltre, dovranno trasmettere la certificazione  esclusivamente con modalità telematica, munita della sottoscrizione, mediante apposizione di firma digitale, del segretario comunale e del responsabile del servizio finanziario.

Il rimborso degli oneri per interessi sarà poi effettuato nei confronti di ciascun comune dal Ministero dell’interno, con le modalità  e  termini  fissati con ulteriore decreto dello stesso Ministero.

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