L’INPS con il messaggio n. 009710 del 14 giugno 2013 ha fornito importanti chiarimenti in materia di Assegno per il Nucleo Familiare (ANF) e in particolare si è soffermato sulle problematiche legate all’introduzione della nuova imposta IMU, operata a decorrere dall’anno 2012 (art.13 D.L n. 201/ 2011) che ha comportato una diversa tassazione dei redditi di terreni e fabbricati.
In particolare è stato richiesto se, ai fini della determinazione del diritto e della misura dell’ANF, detta innovazione impositiva comporti o meno una modifica degli attuali criteri di computo dei redditi derivanti da immobili e terreni e se i redditi in parola mantengano la natura di redditi assoggettabili all’IRPEF.
Si ritiene, pertanto, che, ai sensi della disciplina dell’ANF, l’introduzione dell’imposizione lMU non determini alcuna modifica della natura dei redditi in parola, né delle vigenti modalità di computo degli stessi.
L’INPS ha ricordato che ai fini dell’accertamento del diritto e della misura dell’ANF occorre considerare il “reddito complessivo assoggettabile all’Irpef ed i redditi di qualsiasi natura, ivi compresi, se superiori a 1032,91 euro, quelli esenti da imposta o soggetti a ritenuta alla fonte a titolo di imposta o ad imposta sostitutiva”.
La posizione assunta dall’INPS è quella di considerare che, ai sensi della disciplina dell’ANF, l’introduzione dell’imposizione lMU non determina alcuna modifica della natura dei redditi in parola, né delle vigenti modalità di computo degli stessi.
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