Nuovo termine per il bilancio degli enti locali e la pubblicazione delle delibere IMU.

23 September 2013
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 Tra le diverse novità recate dal D. L. 31 agosto 2013, n. 102, pubblicato sulla  GU n.204 della stessa data e recante “Disposizioni urgenti in materia di IMU, di altra fiscalità immobiliare, di sostegno alle politiche abitative e di finanza locale, nonché di cassa integrazione guadagni e di trattamenti pensionistici”, si deve ricordare quella contenuta nell’art. 8, comma1, che differisce il termine per la deliberazione del bilancio di previsione degli enti locali al 30 novembre 2013.

Il termine per deliberare il bilancio, stabilito a regime dall’art.151 del TUEL al 31 dicembre dell’anno precedente l’esercizio finanziario, è stato differito per il 2013 una prima volta al 30 giugno 2013 dall’art. 1, comma 381, della legge di stabilità 2013 e, successivamente, al 30 settembre dall’art. 10, comma 4-quater, lett. b), punto 1), del D. L. n.35 del 2013.

L’ulteriore proroga disposta dal comma 1 dell’art. 8 ha lo scopo di consentire agli enti locali di acquisire maggior certezza sull’entità delle proprie entrate, tenuto conto delle numerose modifiche legislative che hanno caratterizzato finora la materia

Un’altra norma di rilievo è contenuta nel comma 2 dell’art. 8 del D. L. n. 102 che stabilisce che per l’anno 2013 le deliberazioni di approvazione delle aliquote e delle detrazioni, nonché i regolamenti dell’IMU, acquistano efficacia a decorrere dalla data di pubblicazione nel sito istituzionale di ciascun comune, anziché dalla data della loro pubblicazione nel Portale del federalismo fiscale di cui all’art. 1, comma 3, del D. Lgs. n. 360 del 1998.

La norma interviene in deroga all’art. 13, comma 13-bis del D.L. n. 201 del 2011 che, tra le diverse disposizioni, prevede anche che, a decorrere dal 2013, le deliberazioni di approvazione delle aliquote e delle detrazioni nonché i regolamenti dell’IMU devono essere inviati esclusivamente per via telematica, mediante inserimento del testo degli stessi nell’apposita sezione del Portale del federalismo fiscale, per la pubblicazione nel sito informatico del Dipartimento delle Finanze conserva immutata la sua validità.  Importante è anche la disposizione che obbliga i comuni ad inserire nella suddetta sezione del Portale del Federalismo fiscale gli elementi risultanti dalle delibere, secondo le indicazioni stabilite dal Dipartimento delle finanze, sentita l’ANCI.

La norma derogatoria del D. L. n. 102 del 2013 nel disporre che, per il 2013, l’efficacia delle deliberazioni e dei regolamenti decorre dalla data di pubblicazione sul sito informatico del comune comporta che non può trovare applicazione la norma del comma 13-bis dell’art. 13 del D. L. n. 201 del 2011 secondo cui il versamento della seconda rata IMU, “è eseguito, a saldo dell’imposta dovuta per l’intero anno, con eventuale conguaglio sulla prima rata versata, sulla base degli atti pubblicati nel predetto sito alla data del 28 ottobre di ciascun anno di imposta; a tal fine il comune è tenuto a effettuare l’invio di cui al primo periodo entro il 21 ottobre dello stesso anno. In caso di mancata pubblicazione entro il termine del 28 ottobre, si applicano gli atti adottati per l’anno precedente“.

Il termine del 30 novembre 2013 per l’approvazione della manovra di bilancio ha, quindi, determinato il superamento di tali disposizioni per l’anno 2013, non  avendo  più senso considerare il termine del 28 ottobre per la pubblicazione sul sito informatico del Dipartimento delle finanze delle delibere IMU.

Resta, però, ferma la necessità che le deliberazioni in questione vengano comunque inserite nell’apposita sezione del Portale del federalismo fiscale, per la pubblicazione nel suddetto sito informatico del Dipartimento delle Finanze.

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