wufficiotributi.go-vip.net 12/11/2013
Le novità introdotte in sede di conversione del D.L.31 agosto 2013, n. 102 dalla legge 28 ottobre 2013, n. 124 in materia di TARES stanno creando non poche difficoltà ai comuni. In particolare, il comma 4-quater che è stato aggiunto nell’art. 5 del D.L. n. 102 ha generato non poca confusione. La norma, infatti, nel disporre che, in deroga a quanto stabilito dal comma 46 dell’art. 14 del D.L. n. 201 del 2011 e dal comma 3 dello stesso art.5, il comune può, per l’anno 2013, determinare i costi del servizio e le relative tariffe sulla base dei criteri previsti e applicati nel 2012 con riferimento al regime di prelievo in vigore in tale anno – con provvedimento da adottare entro il termine fissato per l’approvazione del bilancio di previsione – ha indotto gli enti locali a ritenere che sia possibile applicare i vecchi prelievi in luogo della TARES.
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