1. Enti locali – competenze degli organi – aumento delle tariffe per lo smaltimento dei rifiuti – deliberazione della giunta comunale – legittimità
2. Enti locali – tributi – Tarsu – aumento delle tariffe nella misura del 30% rispetto all’anno precedente – deliberazione della giunta comunale – legittimità – fattispecie
TAR PUGLIA-BARI, SEZ. I – Sentenza 16 aprile 2014, n. 497
1. È legittima la deliberazione di giunta municipale con cui l’amministrazione comunale ha deliberato un aumento delle tariffe in vigore per lo smaltimento dei rifiuti (Tarsu), nella misura del 30% rispetto all’anno precedente, considerato che è pur vero che la competenza del consiglio è estesa a “l’istituzione e l’ordinamento dei tributi” nonché a “la disciplina generale delle tariffe per la fruizione di beni e servizi”, ma “con esclusione della determinazione delle relative aliquote” (cfr. art. 42 cit., lett. f)). La fattispecie che ci occupa rientra, all’evidenza, nella prevista eccezione. Si tratta, infatti, di aggiornamento dell’aliquota Tarsu, legittimamente disposto dalla giunta poiché titolare – per espressa previsione dell’art. 48, comma 2, stesso d.lgs. 267/2000 – di ogni competenza residuale non spettante, per quel che qui rileva, al consiglio comunale o al sindaco.
2. È legittima la deliberazione con cui la giunta municipale ha deliberato un aumento delle tariffe in vigore per lo smaltimento dei rifiuti (Tarsu), nella misura del 30% rispetto all’anno precedente, posto che, nel caso di specie, non appare fondata la censura con la quale si lamentava che il contestato incremento tariffario non fosse giustificato da un correlativo aumento del costo del servizio, alla cui copertura la tariffa in questione è preordinata, bensì dalla necessità, dovuta alla situazione deficitaria del comune, di far fronte al costo di servizi diversi da quello di igiene urbana, affidati alla stessa società, interamente partecipata dal comune; con conseguente violazione del combinato disposto di cui agli artt. 61, 65 e 69 del d.lgs. 507/1993. È stata in effetti riscontrata la discrepanza tra somme versate dal comune e costo del servizio con riferimento al periodo considerato, ma in direzione inversa: è cioè emerso uno squilibrio tra gettito Tarsu e costi di gestione in danno della società (poi, infatti, fallita). Fino al 2011, invero, il gettito Tarsu è risultato insufficiente a sostenere i costi effettivi del relativo servizio e l’equilibrio finanziario della società stessa perseguito con espedienti vari, risultati però insufficienti a garantirne la sopravvivenza. Non appare quindi raggiunta la prova della dedotta “distrazione” dei fondi rivenienti dal gettito Tarsu, versati dal comune stesso alla società partecipata come corrispettivo del servizio di igiene pubblica; corrispettivo rivelatosi – si ribadisce – inadeguato a coprire interamente i costi del servizio, pur dopo l’intervenuto aumento tariffario.
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