Con comunicato pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale dell’11 agosto 2014 il Ministero della Giustizia dà atto della mancata conversione del decreto-legge 9 giugno 2014, n. 88, recante “Disposizioni urgenti in materia di versamento della prima rata TASI per l’anno 2014”.
La disciplina contenuta nel decreto-legge n. 88/2014 è stata comunque integralmente riproposta dall’art. 4 comma 12-quater della legge 23 giugno 2014 n. 89, disposizione introdotta in sede di conversione del decreto-legge n. 66/2014.
La decadenza del citato d.l. 88/2014 non comporta pertanto alcuna modifica della tempistica di adozione delle delibere Tasi e delle modalità di versamento del tributo, meglio illustrate nel testo.
E’ rimasto peraltro invariato il termine del 10 settembre 2014 per effettuare l’invio delle delibere Tasi al Dipartimento delle Finanze, nonostante la possibilità di adottare il bilancio di previsione entro il 30 settembre 2014 (nuova scadenza prevista dal decreto del Ministero dell’interno del 18 luglio 2014).
Legge 23 giugno 2014, n. 89 (in G.U. 23/6/2014), di conversione del decreto-legge 24 aprile 2014 n. 66 (Misure urgenti per la competitività e la giustizia sociale).
Art. 4 (Disposizioni di coordinamento e modifiche alla legge 27 dicembre 2013, n. 147)
(omissis)
12-quater. Al comma 688 dell’articolo 1 della legge 27 dicembre 2013, n. 147, gli ultimi tre periodi sono sostituiti dai seguenti: “A decorrere dall’anno 2015, i comuni assicurano la massima semplificazione degli adempimenti dei contribuenti rendendo disponibili i modelli di pagamento preventivamente compilati su loro richiesta, ovvero procedendo autonomamente all’invio degli stessi modelli. Per il solo anno 2014, in deroga al settimo periodo del presente comma, il versamento della prima rata della TASI è effettuato, entro il 16 giugno 2014, sulla base delle deliberazioni di approvazione delle aliquote e delle detrazioni pubblicate nel sito informatico di cui al citato decreto legislativo n. 360 del 1998, alla data del 31 maggio 2014; a tal fine, i comuni sono tenuti ad effettuare l’invio delle predette deliberazioni, esclusivamente in via telematica, entro il 23 maggio 2014, mediante inserimento del testo delle stesse nell’apposita sezione del Portale del federalismo fiscale. Nel caso di mancato invio delle deliberazioni entro il predetto termine del 23 maggio 2014, il versamento della prima rata della TASI è effettuato entro il 16 ottobre 2014 sulla base delle deliberazioni concernenti le aliquote e le detrazioni, nonché dei regolamenti della TASI pubblicati nel sito informatico di cui al citato decreto legislativo n. 360 del 1998, alla data del 18 settembre 2014; a tal fine, i comuni sono tenuti ad effettuare l’invio delle predette deliberazioni, esclusivamente in via telematica, entro il 10 settembre 2014, mediante inserimento del testo delle stesse nell’apposita sezione del Portale del federalismo fiscale. Nel caso di mancato invio delle deliberazioni entro il predetto termine del 10 settembre 2014, l’imposta è dovuta applicando l’aliquota di base dell’1 per mille di cui al comma 676, comunque entro il limite massimo di cui al primo periodo del comma 677, e il relativo versamento è effettuato in un’unica soluzione entro il 16 dicembre 2014. Nel caso di mancato invio della delibera entro il predetto termine del 10 settembre 2014 ovvero di mancata determinazione della percentuale di cui al comma 681, la TASI è dovuta dall’occupante, nella misura del 10 per cento dell’ammontare complessivo del tributo, determinato con riferimento alle condizioni del titolare del diritto reale. Nel caso di mancato invio delle deliberazioni entro il predetto termine del 23 maggio 2014, ai comuni appartenenti alle regioni a statuto ordinario e alla Regione siciliana e alla regione Sardegna, il Ministero dell’interno, entro il 20 giugno 2014, eroga un importo a valere sul Fondo di solidarietà comunale, corrispondente al 50 per cento del gettito annuo della TASI, stimato ad aliquota di base e indicato, per ciascuno di essi, con decreto di natura non regolamentare del Ministero dell’economia e delle finanze – Dipartimento delle finanze, da adottare entro il 10 giugno 2014. Il Ministero dell’interno comunica all’Agenzia delle entrate, entro il 30 settembre 2014, gli eventuali importi da recuperare nei confronti dei singoli comuni ove le anticipazioni complessivamente erogate siano superiori all’importo spettante per l’anno 2014 a titolo di Fondo di solidarietà comunale. L’Agenzia delle entrate procede a trattenere le relative somme, per i comuni interessati, da qualsiasi entrata loro dovuta riscossa tramite il sistema del versamento unificato, di cui all’articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241. Gli importi recuperati dall’Agenzia delle entrate sono versati dalla stessa ad apposito capitolo dell’entrata del bilancio dello Stato entro il mese di ottobre 2014 ai fini della riassegnazione per il reintegro del Fondo di solidarietà comunale nel medesimo anno”. (*)
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(*) Comma aggiunto dalla legge di conversione 23 giugno 2014, n. 89.
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