Aliquote ICI – non sussiste l’obbligo motivazionale – la delibera di approvazione delle tariffe deve precedere il bilancio

22 October 2014
Scarica PDF Stampa
Modifica zoom
100%

Con la sentenza n. 3930 del 24.07.2014 il Consiglio di Stato ha accolto l’appello del Comune di Sangineto avverso la sentenza n. 3193 del 5.12.2002, con la quale il TAR per la Calabria, ha accolto il ricorso presentato da alcuni contribuenti per l’annullamento della delibera della giunta municipale n. 22 del 19.02.2002, avente ad oggetto “Imposta comunale sugli immobili (i.c.i.) – aliquota per l’anno 2002. Art. 6 Decreto Legislativo 30.12.1992 n. 504 e successive modifiche”.

Per continuare a leggere l’articolo occorre essere abbonati

Sei abbonato?

Effettua l’accesso e CONTINUA a leggere l’articolo

Non sei abbonato?

Clicca qui per abbonarti a ufficiotributi.go-vip.net

 

Scrivi un commento

Accedi per poter inserire un commento