Ai fini dell’ICI i consorzi di bonifica sono soggetti passivi, essendo possessori e non detentori di beni immobili demaniali dello Stato. Lo ha riaffermato la sezione tributaria della Corte di Cassazione che, con sentenza n. 24311 depositata il 14 novembre 2014, ha dato continuità al proprio orientamento rendendolo ormai costante e consolidato.
La pronuncia in rassegna merita di essere segnalata poiché applicazione anche ai fini dell’IMU e della TASI, dato che le relative disposizioni sull’individuazione dei soggetti passivi sono sostanzialmente identiche. E valga il vero. In materia di ICI l’art. 3 del D.Lgs. n. 504/1992, come modificato dal comma 3 dell’art. 18 della L. n. 388/2000 (Finanziaria 2001), ha stabilito in sostanza – con effetto dal 1° gennaio 2001 – che i soggetti passivi sono il (pieno) proprietario degli immobili (fabbricati, aree fabbricabili e terreni agricoli) o i titolari dei diritti reali di usufrutto, uso, abitazione, enfiteusi e superficie sugli stessi.
Nel caso di concessione di beni immobili su aree demaniali, invece, il soggetto passivo è il concessionario (C.M. n. 3/FL del 7 marzo 2001: R.M. n. 1/DPF del 6 marzo 2003; Corte di Cassazione, sezione tributaria, per tutte, sentenza n. 20794 del 10 ottobre 2011 e ordinanza n. 22189 del 26 ottobre 2011). In materia di IMU, che dal 1° gennaio 2012 ha preso il posto dell’ICI, il comma 1 dell’art. 9 del D.Lgs. n. 23/2011 ha disposto fra l’altro che i soggetti passivi sono il (pieno) proprietario di beni immobili, inclusi i terreni e le aree fabbricabili, ovvero i titolari dei diritti reali di usufrutto, uso, abitazione, enfiteusi e superficie sugli stessi, mentre nel caso di concessione di immobili su aree demaniali il soggetto passivo è il concessionario (C.M. n. 3/DF del 18 maggio 2012). Infine in materia di TASI, applicabile per la prima volta da quest’anno, il comma 669 dell’art. 1 della L. n. 147/2013 (Legge di stabilità 2014) ha sancito espressamente che il tributo (per i servizi comunali indivisibili) è dovuto da chiunque possieda o detenga a qualsiasi titolo i fabbricati e le aree fabbricabili, come definiti nella disciplina dell’IMU (sono esclusi i terreni agricoli), mentre il successivo comma 681 ha stabilito in sostanza che l’occupante non titolare di alcun diritto reale sull’unità immobiliare è tenuto a corrispondere il tributo nella misura, stabilita dal comune impositore competente, compresa fra il 10% e il 30% dell’ammontare complessivo del tributo stesso (in mancanza della deliberazione comunale o in caso di tardivo invio della stessa al Ministero dell’Economia e delle Finanze, si applica la misura minima del 10%). Tornando sulla sentenza in commento, oggetto di contestazione è stata l’ICI relativa al 2001, vale a dire l’annualità in cui è entrata in vigore la disposizione innovativa introdotta dal citato comma 3 dell’art. 18 della Finanziaria 2001, in virtù della quale – come s’è detto – il soggetto passivo è il concessionario nel caso di concessione di beni immobili su aree demaniali.
Un consorzio di bonifica emiliano, dopo aver ricevuto tre avvisi di accertamento per le annualità dal 2000 al 2002, con riferimento al possesso di beni del demanio rappresentati da sponde di cavi, porzioni di terreni e due corpi di fabbrica costituenti un unico alloggiamento di servizio utilizzato da un guardiano idraulico, aveva proposto distinti e separati ricorsi alla Commissione tributaria provinciale di Modena. I primi giudici avevano respinto i ricorsi, dopo averli riuniti, e la decisione è stata confermata dalla Commissione tributaria regionale di Bologna. Secondo i giudici di appello, infatti, la pretesa fiscale era legittima poiché il consorzio, già usufruttuario, era divenuto proprietario dei beni in forza del comma 7 dell’art. 2 della L. n. 136/2001. Inoltre, puntualizzano i giudici del riesame, i beni in questione erano oggettivamente attratti ad imposizione, non essendo classificati per tali annualità nel gruppo catastale E, come beni di pubblica utilità, né il consorzio rientrava tra i soggetti meritevoli dell’esenzione prevista dall’art. 7 del D.Lgs. n. 504/1992. Il consorzio ha impugnato la sentenza pronunciata dal Collegio regionale insistendo sostanzialmente sull’assenza della propria soggettività passiva.
I giudici del Palazzaccio hanno rigettato il ricorso perché non fondato. In estrema sintesi, gli Ermellini hanno ritenuto che il rapporto tra i consorzi di bonifica e i beni del demanio loro affidati è declinabile secondo lo schema della concessione a titolo gratuito. Poiché tale rapporto trova fondamento nella legge istitutiva dei consorzi (R.D. n. 215/1933), non è possibile sostenere che essi siano semplici detentori degli immobili demaniali. Ne discende che i consorzi di bonifica sono formalmente soggetti passivi dell’ICI, ai sensi del novellato art. 3 del D.Lgs. n. 504/1992. Né possono trovare applicazione le fattispecie esonerative di cui al successivo art. 7 dello stesso D.Lgs. n. 504/1992, come richiesto dal ricorrente, in quanto i consorzi di bonifica esulano da qualsiasi trattamento di favore e l’attività dagli stessi svolta non è compresa in alcuna delle attività (tassativamente) indicate nella norma di favore.
di Antonio Piccolo
fonte :leggioggi.it
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