Cassata la sentenza della CTR di Palermo che annullava la cartella di pagamento Tarsu per l’anno 2006 dovuta per un immobile destinato ad attività alberghiera.
L’ ordinanza, al di del caso specifico, interviene ribadendo un importante principio sulla tassazione degli alberghi riprendendo una giurisprudenza sempre più consolidata (tra le altre Cass. n. 15861 del 2011; Cass. n. 302 del 12/01/2010; Cass. n. 5722 del 12/03/2007):
Secondo la Cassazione in tema di tassa per lo smaltimento dei rifiuti solidi urbani (TARSU):
– È legittimo distinguere la tariffa degli esercizi alberghieri rispetto a quella delle civili abitazioni
– Assoggettare la categoria ad una tariffa notevolmente superiore a quella applicabile alle abitazioni
– La maggiore capacità produttiva di un esercizio alberghiero rispetto ad una civile abitazione costituisce infatti un dato di comune esperienza, emergente da un esame comparato dei regolamenti comunali in materia, ed assunto quale criterio di classificazione e valutazione quantitativa della tariffa anche dal Decreto Legislativo 5 febbraio 1997, n. 22,
– Nessun rilievo di carattere stagionale dell’attività può eventualmente dar luogo all’applicazione di speciali riduzioni d’imposta, rimesse alla discrezionalità dell’ente impositore;
– I rapporti tra le tariffe, indicati dal decreto legislativo 15 novembre 1993, n. 507, articolo 69, comma 2, tra gli elementi di riscontro della legittimità della delibera, non vanno d’altronde riferiti alla differenza tra le tariffe applicate a ciascuna categoria classificata, ma alla relazione tra le tariffe ed i costi del servizio discriminati in base alla loro classificazione economica.
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