Imu agricola, 31 marzo ultimo giorno per saldare

Il d.l. 24.1.2015, n. 4, convertito nella l. 24.3.2015, n. 34, dispone che l’IMU sui terreni montani per l’anno 2014 va versata entro il 31.3.2015 da parte di chi non ha osservato il termine del 10.2.2015.

30 March 2015
Modifica zoom
100%

Il d.l. 24.1.2015, n. 4, convertito nella l. 24.3.2015, n. 34, dispone che l’IMU sui terreni montani per l’anno 2014 va versata entro il 31.3.2015 da parte di chi non ha osservato il termine del 10.2.2015. L’adempimento comporta il solo pagamento del tributo ma non anche degli interessi e delle sanzioni. Il conteggio dell’importo dovuto va effettuato applicando l’aliquota del 7,6 per mille, se il comune non ha deliberato una diversa misura.

Per l’anno 2014 non è dovuta l’IMU per i terreni esenti in virtù del D.M. 28.11.2014, che ha individuato i “nuovi” terreni montani definiti secondo i parametri ISTAT. Più in particolare, sono esenti dall’imposta

Sono esenti dall’IMU dovuta per l’anno 2014:

– i terreni ubicati in comuni:

  1. di altitudine superiore a 600 metri;
  2. di altitudine superiore a 280 metri ma non a 600 metri, se posseduti da coltivatori diretti o imprenditori agricoli professionali di cui all’art. 1 del d.lgs. 29.3.2004, n. 99, iscritti nella previdenza agricola, ovvero se concessi in affitto o in comodato a tali operatori;

– i terreni a immutabile destinazione agro-silvo-pastorale a proprietà collettiva indivisibile e inusucapibile che in base al d.m. 28.11.2014 non ricadono in zone montane o di collina;

– i terreni agricoli, nonché quelli non coltivati, ubicati nei comuni delle isole minori di cui all’allegato A della l. 28.12.2001, n. 448.


L’IMU dall’anno 2015

A decorrere dall’anno 2015 sono esenti dall’IMU propria:

– i terreni agricoli, compresi quelli non coltivati, che sono ubicati nei comuni totalmente montani che sono classificati come “totalmente montani” inseriti nell’apposito elenco predisposto dall’ISTAT;

– i terreni agricoli, compresi quelli non coltivati, che sono ubicati nei comuni delle isole minori di cui all’allegato A della l. 28.12.2001, n. 448;

– totalmente montani che sono classificati come “totalmente montani” inseriti nell’apposito elenco predisposto dall’ISTAT;

– i terreni agricoli, compresi quelli non coltivati posseduti e condotti da coltivatori diretti e da IAP di cui all’art. 1 del d.lgs. 29.3.2004, n. 99, iscritti nella previdenza agricola, ubicati nei comuni parzialmente montani indicati nell’apposito elenco predisposto dall’ISTAT; l’esenzione si applica anche a favore di  concessione degli stessi in affitto o in comodato a tali operatori.

– Per i terreni ubicati nei comuni che sono indicati nell’allegato A, posseduti da coltivatori diretti e da imprenditori agricoli professionali di cui al suddetto art. 1, iscritti nella previdenza agricola, dall’IMU dovuta è riconosciuta una detrazione di euro 200 fino a concorrenza dell’imposta relativa. Se nell’allegato è riportata l’indicazione di “parzialmente delimitato” (PD), la detrazione è riconosciuta soltanto per le zone del territorio comunale che sono individuate ai sensi della circolare del Ministero delle finanze 14.6.1993, n. 9.

Sergio Mogorovich

Fonte: Leggioggi.it

 

 

Scrivi un commento

Accedi per poter inserire un commento