Comm. Trib. Reg. per la Sicilia 9/2/2015, n. 439
Soggetti passivi – Tarsu– Solidarietà fra gli eredi – Esclusione – Fondamento.
Ai fini del pagamento della TARSU nessuna norma primaria stabilisce la solidarietà dei coeredi del debitore, che rispondono pro quota, in base al principio generale di cui all’art.1295 c.c.
In materia tributaria la solidarietà fra gli eredi opera soltanto nei casi espressamente previsti dalla legge (come, ad esempio, per le imposte dirette, ex art.65 del D.P.R. n. 600/1973, per l’imposta di successione, ex art.36 del D.Lgs. n.346/1990, e per l’imposta di registro, ex art.57 del D.P.R. n.131/1986).
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