Mediazione tributaria

La mediazione tributaria può essere applicata solo per le controversie di valore non superiore a 20.000 euro, relative a tutti gli atti impugnabili, individuati dall’art. 19 del D.lgs. n. 546 del 1992, emessi esclusivamente dall’Agenzia delle entrate e notificati a partire dal 1° aprile 2012

26 October 2015
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La mediazione tributaria obbligatoria è stata introdotta dall’art. 39, c.9, del decreto-legge n.98 del 2011 che ha inserito l’art. 17-bis nel decreto legislativo n. 546 del 1992.

Si tratta di uno strumento deflativo del contenzioso tributario per prevenire ed evitare le controversie che possono essere risolte senza ricorrere al giudice, tenendo conto degli orientamenti della giurisprudenza e quindi dell’esito ragionevolmente pronosticabile del giudizio.

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