CORTE DI CASSAZIONE – Sentenza 30 ottobre 2015, n. 22249
Importante sentenza della Corte di Cassazione sul tema della prescrizione in caso di sentenza. Se la sentenza rigetta un ricorso confermando l’atto di accertamento in rete, l’azione per la riscossione si prescrive nel termine di dieci anni previsto dall’art. 2953 cod. civ., decorrente dal passaggio in giudicato della decisione di rigetto del ricorso e, alla quale va riconosciuta la funzione di accertamento dell’esistenza del diritto di credito fatto valere dall’Amministrazione- Le Sezioni Unite cit. hanno chiarito che “in presenza del giudicato, non sono applicabili i termini di decadenza e/o di prescrizione che scandiscono i tempi dell’azione amministrativa/tributaria, ma soltanto il termine di prescrizione generale previsto dall’art. 2953 c.c.”.
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