CORTE DI CASSAZIONE – Sentenza 30 ottobre 2015, n. 22216
Il principio della sospensione, durante la vigenza dei provvedimenti di sequestro e confisca, fino all’assegnazione dei beni a cui si riferiscono, di “imposte, tasse e tributi dovuti con riferimento agli immobili oggetto di sequestro il cui presupposto impositivo consiste nella titolarità del diritto di proprietà o nel possesso degli stessi”, ha effetto, secondo quanto disposto dall’art. 32, comma 1 del d.lgs. n. 175/2014, a decorrere dal 1° gennaio 2014, e non può essere quindi invocato a conforto del mancato versamento dell’ICI per l’anno d’imposta 2003 nel quale, fino al sopravvenire del decreto di confisca, deve intendersi sussistente il requisito del possesso quanto alla soggettività passiva ai fini ICI.
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