CTR Bari su avviso e cartella di pagamento

Cartella di pagamento non preceduta da atto definitivo della pretesa ma da un semplice sollecito bonario

17 November 2015
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COMMISSIONE TRIBUTARIA REGIONALE BARI, sez. VI – sentenza 2 settembre 2015, n. 1799

Con sentenza 1799/2015 la CTR di Bari riprende due concetti importanti in presenza di una cartella di pagamento non preceduta da atto definitivo della pretesa ma da un semplice sollecito bonario.
In primo luogo si stabilisce che la  riconosciuta impugnabilità dell’avviso bonario, in base ad un’interpretazione estensiva dell’art. 19, del d. lgs n. 546/1992, non costituisce obbligo per il contribuente , bensì una facoltà , il cui mancato esercizio non pregiudica la possibilità di impugnare la successiva cartella di pagamento.
Ma la successiva cartella è carente di motivazione se priva degli elementi indispensabili per consentire al contribuente di effettuare il necessario controllo sulla correttezza dell’imposizione ed esplicare adeguatamente il proprio diritto di difesa, in quanto la cartella che non segua uno specifico atto impositivo già notificato al contribuente, ma costituisca il primo ed unico atto con il quale l’Ente impositore esercita la pretesa tributaria, deve essere motivata alla stregua di un atto propriamente impositivo. L’obbligo di motivazione può essere assolto per “relationem” ad altro atto che costituisca il presupposto dell’imposizione del quale, tuttavia, devono essere indicati gli estremi.
La sentenza pur pronunciata in un caso di recupero di imposte erariali è pienamente applicabile alla tassa rifiuti, unica entrata che nel panorama della fiscalità locale è liquidata direttamente dall’ente che deve così preoccuparsi di liquidare la pretesa in maniera certa. Se non lo fa con atti tipici tributari ma con atti come il sollecito di pagamento, allora sarà la cartella o l’ingiunzione ad assumere questa valenza, da comporre con i crismi del caso.

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