Via libera alla tassazione agevolata della sentenza che dichiara l’usucapione della «prima casa», ma solo per l’imposta di registro e non per quelle ipocatastali. La sussistenza dei presupposti per l’agevolazione fiscale, inoltre, deve essere verificata con riferimento alla data della sentenza. È quanto chiarisce l’Agenzia delle entrate con la risoluzione n. 25/E del 20 marzo 2012, uniformandosi all’orientamento della giurisprudenza della Corte di cassazione. La risoluzione muove dalla considerazione che, in base all’art. 8 della tariffa, parte prima, allegata al dpr 131/86, gli atti dell’autorità giudiziaria ordinaria e speciale in materia di controversie civili che definiscono anche parzialmente il giudizio, tra i quali rientrano le sentenze dichiarative dell’usucapione, sono soggetti all’imposta di registro in termine fisso. Ai sensi della stessa disposizione, la misura dell’imposta dipende dalla tipologia del provvedimento e, per gli atti giudiziari recanti trasferimento o costituzione di diritti reali su beni immobili, è identica a quella stabilita per i corrispondenti atti. Nella nota II-bis all’art. 8, inoltre, le sentenze di usucapione sono espressamente assoggettate alla medesima imposta prevista per gli atti di trasferimento della proprietà. Venendo alla questione della portata dell’anzidetta equiparazione, ossia se si estenda anche alle agevolazioni «prima casa» previste nella nota II-bis all’art. 1 della tariffa, l’Agenzia ricorda che si è recentemente espressa in senso favorevole la corte di cassazione, secondo la quale l’equiparazione tra i provvedimenti che accertano l’acquisto per usucapione della proprietà di beni immobili o di diritti reali di godimento sui medesimi e gli atti traslativi a titolo oneroso va inserita nel contesto dell’evoluzione della disciplina dell’agevolazione «prima casa», all’insegna del «favor legis» sotteso alla norma equiparatrice intervenuta nel 1989. Pertanto, ha concluso la corte suprema, i benefici fiscali previsti per l’acquisto a titolo oneroso della «prima casa» si applicano anche alle sentenze dichiarative dell’acquisto per usucapione, limitatamente però alla sola imposta di registro e non anche alle imposte ipotecarie e catastali, proprio in virtù della specifica previsione normativa dettata dal dpr 131/86 (sentenze n. 29371 del 16 dicembre 2008 e 581 del 15 gennaio 2010). L’Agenzia ricorda, poi, che già con riguardo alle agevolazioni per la piccola proprietà contadina ha recepito l’orientamento della Cassazione, modificando il proprio precedente indirizzo e riconoscendo che le agevolazioni fiscali si applicano anche nel caso di usucapione. Allo stesso modo, la risoluzione ritiene ora condivisibile l’interpretazione tesa a estendere i benefici «prima casa», limitatamente all’imposta di registro, anche alle sentenze dichiarative dell’acquisto per usucapione, qualora l’immobile usucapito sia destinato a «prima casa». Al riguardo, l’agenzia precisa che la sussistenza dei necessari requisiti di legge, previsti dalla nota II-bis all’art. 1 della tariffa, dovrà essere dedotta dagli interessati nell’atto introduttivo o nel corso del giudizio per la dichiarazione di usucapione. Aggiunge, infine, che, pur trattandosi nella fattispecie di acquisto a titolo originario, con effetto cioè sin dall’inizio del possesso ventennale, la verifica della sussistenza dei suddetti requisiti per l’accesso all’agevolazione andrà effettuata, da parte dell’amministrazione, con riferimento alla data della sentenza con cui viene pronunciato l’acquisto per usucapione dell’immobile da adibire a prima casa, e non dalla data da cui si esplicano gli effetti giuridici della medesima (inizio del possesso).
Usucapione prima casa, sì agevolazione sul registro
Risoluzione riconosce tassazione light per la sentenza dichiarativa
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