La dichiarazione Imu dovrà essere presentata entro 90 giorni dalla data del possesso o della variazione, ma solo se le informazioni rilevanti ai fini del calcolo dell’imposta non sono note al comune. Sotto tale profilo restano comunque valide le dichiarazioni presentate ai fini Ici, in quanto compatibili. È quanto risulta dagli emendamenti alla legge di conversione del dl 16/2011, in discussione al senato, che demandano a un decreto ministeriale l’approvazione del modello e precisano che per gli immobili posseduti al 1° gennaio 2012 la dichiarazione dovrà essere presentata entro il 30 luglio 2012. Se ne desume che qualora la norma mantenesse l’attuale formulazione, relativamente all’acquisto di un’area edificabile avvenuta, per esempio, il 27 gennaio 2012 (si tratta quindi di un immobile non posseduto all’1/1/2012) il contribuente dovrebbe presentare la dichiarazione Imu entro il 27 aprile 2012, cioè quando, con ogni probabilità, non saranno neppure disponibili modello e istruzioni.
Situazione a regime
La dichiarazione Imu dovrà essere presentata entro 90 giorni dall’acquisizione dell’immobile o dalla data in cui sono intervenute variazioni rilevanti ai fini dell’imposta. Come precisa la relazione all’emendamento, dovrebbero restare valide le semplificazioni introdotte dall’art. 37, comma 53, del dl 223/2006 (anche se l’emendamento richiama, si ritiene, erroneamente il comma 54). Si tratta di quella norma che ha fatto venir meno l’obbligo dichiarativo Ici quando gli elementi rilevanti ai fini dell’imposta dipendano da atti per i quali sono applicabili le procedure previste dall’art. 3-bis del dlgs 463/1997 relativo alla disciplina del modello unico informatico (Mui) obbligatoriamente utilizzato dai notai per tutti gli atti formati o autenticati dell’1/6/2007. Come per l’Ici, la dichiarazione Imu dovrebbe quindi essere presentata per i terreni coltivati da coltivatori diretti o imprenditori agricoli professionali, per i quali è stata reintrodotta una riduzione dell’imposta sulla falsariga dell’art. 9 del dlgs n. 504/1992, e in tutti quei casi in cui il comune non è in possesso delle informazioni necessarie per verificare il corretto adempimento dell’obbligazione tributaria. È il caso, per esempio, dell’acquisto di un’area edificabile, oppure dell’assegnazione dell’immobile al socio della cooperativa a proprietà indivisa, o ancora della riunione di usufrutto o degli immobili che perdono o acquistano, durante l’anno di riferimento, il diritto all’esenzione o all’esclusione dall’Imu. Sarà comunque un decreto del Mef a individuare tutti i casi in cui dovrà essere presentata la dichiarazione Imu, con probabile esclusione dell’abitazione principale, atteso che le stesse possono essere agevolmente individuate dai comuni sulla base delle informazioni in loro possesso.
Regime transitorio
L’emendamento prevede che per gli immobili posseduti all’1/1/2012 la dichiarazione deve essere presentata entro il 30/7/2012. È bene precisare che la disposizione non pare aver introdotto un obbligo generalizzato di presentazione della denuncia. Se così fosse non avrebbe avuto senso riconoscere l’ultrattività delle dichiarazioni Ici. La norma sembra, invece, voler concedere più tempo a quei contribuenti che avrebbero dovuto presentare il modello entro 90 giorni dall’evento verificatosi nel 2012. Si pensi a un fabbricato che il 2/1/2012 ha perso i requisiti per poter godere dell’esenzione Imu. Senza l’emendamento la dichiarazione avrebbe dovuto essere presentata entro il 1° aprile, cioè prima ancora dell’entrata in vigore della legge. La norma, così strutturata, non garantisce però coloro che sono entrati in possesso dell’immobile dopo l’1/1/2012 e per i quali si sono già verificate le condizioni che generano l’obbligo dichiarativo. In tali casi, infatti, troverebbe applicazione la regola ordinaria, con la conseguenza che la dichiarazione dovrebbe essere presentata entro 90 giorni e quindi, paradossalmente, ancora prima che modello e istruzioni siano approvati.
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