Il moltiplicatore decide su negozi e capannoni

Imposta più cara con i nuovi coefficienti Imu

Il Sole 24 Ore
7 May 2012
Modifica zoom
100%

Mentre l’Imu sulla prima casa è attenuata dall’aliquota ridotta e dalla detrazione di 200 euro, nessun beneficio diretto è previsto dalla legge per gli immobili non abitativi posseduti da persone fisiche o da imprese. L’articolo 13 del Dl 201/2011 prevede, anche per gli immobili non abitativi, che l’Imu sostituisca dal 2012 Ici, Irpef e le relative addizionali dovute sugli immobili non locati, e che si applichi con l’aliquota ordinaria dello 0,76% (e un range di manovra per i Comuni che varia dallo 0,46% all’1,06%).
In attesa delle decisioni comunali, la prima rata dell’imposta (pari al 50%, senza possibilità di scegliere la divisione in tre rate) va versata entro il prossimo 18 giugno, con l’aliquota base dello 0,76%. La base imponibile dei fabbricati non abitativi è pari alla rendita catastale rivalutata del 5% e moltiplicata per i coefficienti catastali, aggiornati ad hoc ai soli fini Imu. Ed è da questi nuovi coefficienti che dipende buona parte del rincaro rispetto all’Ici. Il calcolo dell’imposta dovrà essere quindi operato, moltiplicando la rendita catastale rivalutata del 5% per i seguenti coefficienti:
– 160 per i fabbricati delle categorie C/2 (magazzini e locali di deposito), C/6 (rimesse e autorimesse) e C/7 (tettoie);
– 140 per i fabbricati di gruppo B e categorie C/3 (laboratori), C/4 (palestre) e C/5 (stabilimenti balneari);
– 80 per i fabbricati di categoria D/5 (istituti di credito e assicurativi);
– 80 per i fabbricati di categoria A/10 (uffici);
– 60 per i fabbricati del gruppo D (esclusi D/5). Dal 2013, tale moltiplicatore sarà pari a 65;
– 55 per i fabbricati di categoria C/1 (negozi).

I margini di sconto
I Comuni possano ridurre l’aliquota sino allo 0,4% per gli immobili non produttivi di reddito fondiario, cioè per gli immobili strumentali per natura o destinazione, utilizzati dalle imprese per l’esercizio dell’attività (articolo 43 del Tuir 917/1986). Si tratta degli immobili diversi da quelli alla cui produzione o scambio è diretta l’attività dell’impresa e di quelli costituenti patrimonio. La stessa facoltà è prevista per gli immobili posseduti da soggetti Ires (società di capitali), nonché, più in generale, per quelli concessi in locazione a terzi, sia da parte delle persone fisiche che delle imprese.
L’Imu, anche per gli immobili non residenziali sostituisce l’Irpef, ma solo per i fabbricati non locati posseduti da soggetti non esercenti attività commerciale (persone fisiche non imprenditori). Se invece l’immobile non abitativo (ufficio, negozio) posseduto da privato è concesso in locazione, resta ferma la rilevanza del reddito ritraibile anche ai fini Irpef.
Per le imprese (ditte individuali e società di persone, soggetti Irpef) e i soggetti Ires in generale, l’Imu sul fabbricato strumentale o patrimonio, non assorbe in nessun caso l’Irpef o l’Ires sul reddito, che si tratti di fabbricato locato o detenuto direttamente dall’impresa.

Le esenzioni
Anche l’Imu (articolo 9, comma 8, del Dlgs 23/2011), come già l’Ici, prevede una serie di esenzioni. In particolare, alla luce anche delle modifiche apportate dalla legge 44/2012, di conversione del Dl 16/2012, l’Imu non si applica per:
– gli immobili posseduti dallo Stato, dalle regioni e dagli enti locali, purché ubicati nei propri territori, dalle comunità montane, dai consorzi tra tali enti, nonché dagli enti del servizio sanitario nazionale, destinati esclusivamente a compiti istituzionali;
– i fabbricati classificati o classificabili nelle categorie catastali da E/1 a E/9 (si tratta degli immobili «a destinazione particolare», quali ad esempio le stazioni e i ponti);
– i fabbricati destinati ad usi culturali (sedi aperte al pubblico di musei, biblioteche, archivi, cineteche, eccetera);
– i fabbricati destinati esclusivamente all’esercizio del culto;
– i fabbricati di proprietà della Santa Sede;
– i fabbricati appartenenti a Stati esteri e ad organizzazioni internazionali per i quali è prevista l’esenzione dall’imposta locale sul reddito dei fabbricati in base ad accordi internazionali resi esecutivi in Italia;
– i fabbricati utilizzati dai soggetti (diversi dalle società) che non hanno per oggetto esclusivo, o principale, l’esercizio di attività commerciali, destinati esclusivamente allo svolgimento con modalità non commerciali di attività assistenziali, previdenziali, sanitarie, didattiche, ricettive, culturali, sportive, eccetera. In caso di utilizzazione “mista”, l’esenzione spetta per la sola frazione nella quale si svolge l’attività non commerciale (articolo 91-bis, Dl 1/2012, convertito dalla legge 27/2012);
– i fabbricati distrutti o danneggiati dal sisma che ha colpito l’Abruzzo il 6 aprile 2009 (legge 44/2012, di conversione del Dl 16/2012).

Scrivi un commento

Accedi per poter inserire un commento