Riscossione senza barriere

Corte Ue bacchetta l’Italia: norma sproporzionata rispetto alle finalità

Italia Oggi
11 May 2012
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Riscossione dei tributi locali senza paletti. Il requisito del capitale sociale minimo di 10 milioni di euro, richiesto ai concessionari (con la sola esclusione delle società a prevalente partecipazione pubblica) per potersi iscrivere all’albo dei soggetti abilitati all’attività di liquidazione e riscossione dei tributi, costituisce una «restrizione della libertà di stabilimento e della libera prestazione di servizi», nonché un rimedio eccedente rispetto alla ratio della norma (art.32, n. 7-bis del dl 185/2008 convertito nella legge n.2/2009) che è tutelare i comuni dal rischio che le società intaschino quanto riscosso senza trasferirlo ai sindaci.

Lo ha deciso ieri la Corte di giustizia europea nella sentenza che ha giudicato su una serie di cause riunite (da C-357/10 a C-359/10) originate dai ricorsi di un gruppo di imprese lombarde.

La Corte ha accolto in toto le conclusioni (si veda ItaliaOggi del 17/11/2011) dell’avvocato generale Cruz Villalón che aveva chiesto la condanna dell’Italia nello scorso mese di novembre per incompatibilità della normativa interna con la direttiva servizi (2006/123/Ce).

Il caso. A chiedere l’intervento della Corte di giustizia è stato il Tar Lombardia a cui si erano rivolte diverse società di riscossione escluse dagli affidamenti in quanto prive dei requisiti prescritti. A Baranzate, in provincia di Milano, per l’affidamento del servizio di gestione, accertamento e riscossione dei tributi locali (valore stimato 57 mila euro) avevano concorso nel 2009 sei imprese private, ma due erano state escluse proprio per insufficienza del capitale sociale versato. Lo stesso era avvenuto a Venegono Inferiore (Varese) dove era stato messo a gara il servizio di riscossione dell’imposta comunale sulla pubblicità. E un’altra impresa era stata tagliata fuori per la stessa ragione. Le tre escluse ricorrevano perciò al Tar che ha sospeso i giudizi chiedendo alla Corte di decidere se le norme del dl n. 185/2008 fossero compatibili con la direttiva servizi.

La decisione. Nella sentenza i giudici di Lussemburgo hanno bocciato senza mezzi termini la normativa italiana «in quanto contiene un requisito di capitale sociale minimo e costringe gli operatori privati che vogliano svolgere le attività in questione a costituire persone giuridiche e a disporre di un capitale sociale interamente versato pari a 10 milioni di euro». Una disposizione del genere, ha detto la Corte, ostacola e scoraggia la libertà di stabilimento e la libera prestazione di servizi.

Le norme incriminate, inoltre, non possono neppure ritenersi giustificate da motivi imperativi di interesse generale. Non può, infatti, essere considerata tale la necessità di tutelare gli enti locali da un eventuale inadempimento della società concessionaria. La Corte non ha escluso che un obiettivo del genere possa rappresentare un motivo imperativo di interesse generale, e non un motivo meramente economico. Tuttavia, ha ricordato che «la giustificazione di una restrizione alle libertà fondamentali presuppone che la misura in questione sia idonea a garantire il conseguimento dello scopo legittimo perseguito e non vada oltre quanto è necessario per il suo raggiungimento». La normativa italiana, invece, eccede lo scopo perseguito perché imporre una soglia così elevata di capitale sociale minimo non può certo essere considerata l’unica modalità per dimostrare la serietà e solvibilità dei concessionari. Per esempio, suggeriscono i giudici, si sarebbe potuto prevedere soglie minime parametrate in funzione del valore dei contratti di cui il concessionario è effettivamente titolare. Non resta dunque che affermare, ha concluso la Corte di giustizia, che le disposizioni del dl 185/2008 comportano «restrizioni alle libertà fondamentali sproporzionate e pertanto non giustificate».

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