L’Imu torna alla cassa tra due settimane esatte – il 17 settembre prossimo – ma non per tutti. Alla scadenza sono interessati solo i possessori dell’abitazione principale che hanno scelto di pagare l’Imu in tre parti (acconto diviso in due e saldo).
Infatti, per il solo 2012, ai titolari dell’abitazione principale è stata data facoltà di avvalersi di una scadenza aggiuntiva, rispetto a quelle ordinarie del 16 giugno e del 16 dicembre.
In questo caso, il pagamento si divide così: un primo acconto di un terzo dell’imposta al 18 giugno scorso (il 16 cadeva di sabato), un terzo al prossimo 17 settembre, e il resto a saldo, entro il termine ordinario del prossimo 17 dicembre (il 16 cade di domenica). In pratica, le prime due rate sono uguali e l’ultima si determina per differenza tra il dovuto per l’anno e l’importo pagato nelle prime due. Attenzione: questa facoltà vale anche per tutte le ipotesi di assimilazione all’abitazione principale (si veda l’articolo in basso).
I soggetti obbligati al pagamento sono i proprietari o i titolari di un diritto reale di godimento sul l’immobile. Un caso particolare riguarda l’abitazione ricevuta in eredità che costituiva la dimora abituale della famiglia. In tale ipotesi, al coniuge superstite spetta il diritto di abitazione, ai sensi dell’articolo 540-bis, del Codice civile. Quindi il bene dovrà essere tassato per intero in capo al coniuge superstite, a prescindere dalle quote di eredità.
Le regole per calcolare l’imposta da versare risentono della tempistica concessa ai Comuni per deliberare aliquote e detrazioni. Quest’anno infatti le amministrazioni hanno tempo sino al 31 ottobre prossimo per adottare i provvedimenti tributari, con effetto dal 1° gennaio 2012. Ne deriva che alla data di scadenza dell’adempimento, il contribuente potrebbe non conoscere le decisioni locali. Per questo motivo, è previsto che le rate di giugno e di settembre siano calcolate applicando le aliquote e le detrazioni di legge, rinviando al momento del saldo l’impatto con le delibere comunali. Quindi per l’acconto si deve considerare l’aliquota dello 0,4% e la detrazione di 200 euro, oltre che, se spettante, la maggiorazione di 50 euro per ciascun figlio convivente, di età non superiore a 26 anni.
Le Finanze hanno tuttavia proposto un’interpretazione elastica. Secondo la circolare 3/DF/2012, il contribuente può applicare da subito le delibere comunali, se conosciute e più favorevoli rispetto alla disciplina di legge. È il caso ad esempio del Comune che ha deliberato una detrazione maggiorata o un’aliquota più bassa dello 0,4 per cento. O, ancora, del Comune che si è avvalso delle facoltà di assimilazione all’abitazione principale.
Le scelte locali
I poteri deliberativi dei Comuni sull’Imu devono comunque rispettare i limiti di legge. Non si può quindi scendere al di sotto dell’aliquota minima dello 0,2 per cento. Non è inoltre possibile intervenire sulla maggiorazione della detrazione per i figli conviventi.
Ci sono invece ampi margini di manovra sia in termini di differenziazione delle aliquote sia in punto di elevazione della detrazione base di 200 euro. È pertanto ammessa la diversificazione delle aliquote per l’abitazione principale in funzione della categoria catastale dell’immobile, purché si rimanga tra lo 0,2 e 0,6 per cento. È inoltre possibile elevare la detrazione per la totalità dei contribuenti o adottare una detrazione aggiuntiva solo per determinate categorie di soggetti passivi, in funzione della loro situazione reddituale e/o patrimoniale. Se invece si decide di esentare l’abitazione principale, non è possibile aumentare l’aliquota base dello 0,76% nei riguardi delle unità immobiliari a disposizione.
I rurali accatastati
Un caso particolare riguarda le unità abitative rurali. In linea di principio, la disciplina Imu di questi immobili non differisce da quella generale. L’unica eccezione riguarda le unità abitative che, conservando i requisiti di ruralità, sono prive di rendita e devono essere accatastate entro la fine di novembre. In tale eventualità, il pagamento si effettua in un’unica soluzione entro il termine del saldo (17 dicembre prossimo). E questa regola vale anche se l’immobile è già stato accatastato nel corso del 2012, ad esempio a luglio.
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