Comuni nel caos per la corretta individuazione del termine ultimo per l’adozione di aliquote, detrazioni e regolamenti Imu. Da una parte, infatti, il dm 2 agosto 2012, prorogando al 31 ottobre 2012 la scadenza per l’approvazione del bilancio di previsione 2012 dei comuni, ha implicitamente procrastinato anche i termini per deliberare le aliquote e i regolamenti relativi ai tributi di loro competenza. Dall’altra parte, però, l’art. 13, c. 12, del dl n. 201/2011, convertito dalla legge n. 214/2011, ancora oggi prevede, non essendo stato oggetto di ulteriori modifiche, che entro il 30 settembre 2012 i comuni possono approvare o modificare il regolamento e le deliberazioni delle aliquote e delle detrazioni Imu. Si potrebbe così essere indotti a ritenere che mentre per le delibere Imu resta ferma la scadenza del 30 settembre, per tutti gli altri tributi trovi applicazione la proroga al 31 ottobre. È tuttavia preferibile la tesi che anche le decisioni dei consigli comunali riguardanti l’Imu ricadano nel più ampio termine del 31 ottobre. Vediamo il perché.
Il meccanismo a regime. Dalla lettura degli articoli 1, c. 169, della legge n. 296/2006 e 52, c. 1, del dlgs n. 446/1997 emerge che le aliquote e i regolamenti riguardanti i tributi locali devono essere adottati dai comuni entro la data prevista per la deliberazione del bilancio di previsione e anche se approvati successivamente all’inizio dell’esercizio hanno effetto dal 1° gennaio dell’anno di riferimento.
La deroga per l’Imu. Le incertezze connesse alla quantificazione del gettito della nuova imposta comunale indusse il legislatore, in sede di conversione del dl 201/2011, a inserire, nell’art. 13, il comma 12-bis, con il quale venne stabilito che entro il 30/9/2012, sulla base dei dati aggiornati, e in deroga all’articolo 172, c. 1, lett. e), del dlgs n. 267/2000, e all’art. 1, c. 169, della legge n. 296/2006, i comuni avrebbero potuto approvare o modificare il regolamento e la deliberazione relativa alle aliquote e alla detrazione del tributo. È evidente che si tratta(va) di una norma volta ad agevolare, e non a penalizzare, i comuni. Mentre per tutti gli altri tributi locali avrebbero trovato applicazione le regole ordinarie, solo per le decisioni riguardi l’Imu veniva reso possibile deliberare aliquote e approvare regolamenti anche oltre il termine di approvazione del bilancio (che in quel momento era fissato al 30 giugno).
La situazione attuale. Dopo l’emanazione del decreto 2 agosto 2012, che ha ulteriormente differito al 31 ottobre il termine per l’approvazione dei bilanci degli enti locali ci si trova con due norme: la prima di carattere generale che fissa al 31 ottobre la scadenza per adottare aliquote e regolamenti tributari; la seconda, speciale, riguardante solo l’Imu che, paradossalmente, oggi restringerebbe al 30 settembre il termine in questione. Di talché, costituendo un principio cardine in sede interpretativa quello che prevede che la legge generale non deroga quella speciale, si potrebbe arrivare alla conclusione che, con riguardo all’Imu, i consigli comunali devono deliberare (per la prima volta o per modificare decisioni già assunte) entro il 30 settembre.
La tesi preferibile. A ben vedere, tuttavia, quella che è stata un norma di favore nei confronti dei comuni (l’art. 13, c. 12-bis del dl n. 201/2011), applicando rigidi canoni ermeneutici, si tradurrebbe in una illogica penalizzazione nei confronti degli stessi enti, che se ancora ravvisano delle difficoltà in termini di costruzione del bilancio, ebbene, quelle riguardano proprio l’Imu. È pertanto preferibile ritenere che dopo la proroga disposta dal dm 2/8/2012 l’art. 13, comma 12-bis, nella parte che qui è stata esaminata, sia divenuta «lettera morta», cosicché anche le delibere Imu possano essere deliberate dai consigli comunali entro la scadenza «generale» del 31 ottobre.
Aliquote Imu, c’è tempo fino al 31 ottobre
Il termine va allineato con la nuova dead line dei bilanci locali
Italia Oggi
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