La Commissione tributaria provinciale di Grosseto, con la sentenza 124/2012, ha rilanciato l’allarme sulla Tarsu affermando che dal 2010 non può più essere richiesta ai contribuenti in mancanza del regime di proroga, scaduto nel 2009. La pronuncia si muove così nella direzione della riapertura di una questione che, in realtà, è stata definitivamente risolta dal decreto legislativo 23/2011 sul federalismo municipale e che coinvolge i 6.750 Comuni a regime Tarsu che incassano complessivamente quasi sei miliardi l’anno.
Conti alla mano, tra il 2010 e il 2012 sarebbero a rischio circa 18 miliardi, se l’orientamento della Commissione venisse confermato. Un’eventualità che deve essere scartata, dato che si tratta di una visione in aperto contrasto con il quadro normativo vigente, ignorato da chi continua a sostenere questa tesi.
L’argomento principale è la presunta violazione dell’articolo 23 della Costituzione, che non consente di imporre un tributo non previsto da alcuna disposizione di legge, dato che è venuta meno dal 2010 la proroga normativa idonea ad assicurare la copertura legale ai provvedimenti comunali applicativi della Tarsu. L’argomento è stato già ritenuto infondato alla luce dell’articolo 8 del decreto legge 194/2009, che ha fissato al 30 giugno 2010 il termine per l’adozione del regolamento ministeriale previsto dall’articolo 238 del decreto legislativo 152/2006, sbloccando il passaggio alla Tia2 anche in mancanza di questo regolamento. Per il Tar Sardegna (sentenza 349/2011), ciò significa che «implicitamente, sino a quella data restava confermata la disciplina stabilita dall’articolo 238, comma 11, del predetto decreto legislativo n. 152/2006, che recita testualmente “Sino alla emanazione del regolamento di cui al comma 6 e fino al compimento degli adempimenti per l’applicazione della tariffa continuano ad applicarsi le discipline regolamentari vigenti”». I giudici amministrativi hanno peraltro respinto il motivo di ricorso «senza necessità di ulteriori argomentazioni».
Inoltre, dal punto di vista legislativo, la situazione è stata chiarita dall’articolo 14, comma 7, del decreto legislativo 23/2011, che consente ai Comuni di «continuare» ad applicare i regolamenti comunali Tarsu o Tia già adottati. La norma ha posto così fine alla dibattuta questione inerente l’impossibilità di riscuotere la Tarsu in assenza di una norma esplicita. Dal verbo utilizzato si evince che la disposizione rende applicabili e legittimi i regimi precedenti (compresa la Tarsu) senza alcuna soluzione di continuità. Il decreto sul federalismo municipale ha in sostanza “blindato” la Tarsu e la Tia sino all’entrata in vigore del nuovo tributo sui rifiuti e sui servizi (Tres). Infatti con l’ultimo intervento legislativo (articolo 14 del decreto legge 201/2011) è stata disposta l’abrogazione della norma del decreto legislativo 23/2011 dal 1° gennaio 2013, cioè contestualmente all’entrata in vigore del Tres, confermando anche per il 2012 la possibilità per i Comuni di mantenere sia il regime della Tarsu che quello della Tia.
Vanno eslcusi quindi i problemi circa la legittimità della Tarsu dal 2010 al 2012, anche perché sono in gioco altri valori costituzionali di rilievo, tra i quali l’autonomia finanziaria degli enti locali sancita dall’articolo 119 della Carta fondamentale, disposizione che risulterebbe violata se si dovesse sostenere l’abolizione tout court di un tributo in assenza di sostituzione con un’altra entrata (Corte costituzionale 37/04).
La vicenda
01 | TARSU E TIA
Il decreto legge 194/2009 ha fissato al 30 giugno 2010 il termine per l’adozione del regolamento ministeriale con i criteri per determinare la tariffa, previsto dall’articolo 238 del decreto legislativo 152/2006. In mancanza di questo regolamento entro il termne, i Comuni possono passare alla Tia2
02 | VERSO IL TRES
Il decreto legislativo sul federalismo municipale (23/2011) ha assunto una presa di posizione netta consentendo ai Comuni di continuare ad applicare i regolamenti comunali Tarsu e Tia già adottati sino all’entrata in vigore del nuovo tributo sui rifiuti e sui servizi (Tres)
03 | DAL 2013
Nel decreto legge salva Italia (201/2011) ha trovato posto anche una disposizione che abroga a partire dal 2013 – vale a dire dalla partenza del Tres – la norma del decreto legislativo 23/2011 che autorizza i Comuni a continuare ad applicare i regolamenti Tarsu e Tia
04 | L’INTERVENTO
La Commissione tributaria provinciale di Grosseto ha rilanciato l’allarme tra i 6.750 Comuni che applicano la Tarsu.
Secondo i giudici, infatti, la Tarsu non potrebbe più essere richiesta ai contribuenti in mancanza del regime di proroga, scaduto nel 2009
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