Resta fermo alla data del 17 dicembre (anche in questo caso il 16 cade di domenica) il versamento a saldo dell’imposta complessivamente dovuta per l’intero anno, con conguaglio sulle precedenti rate, tenendo conto dell’aliquota e della detrazione deliberate dai Comuni. In altri termini, i contribuenti dovranno rideterminare l’Imu dovuta per l’intero periodo di possesso e versare a saldo la differenza tra l’imposta ricalcolata sulla base delle decisioni comunali e l’importo delle rate già versate.
Il versamento della rata che scade oggi si può effettuare esclusivamente con il modello F24 ordinario o semplificato. In quello ordinario va indicato nella sezione relativa all’Imu e agli altri tributi locali il codice tributo «3912». Il versamento dell’importo dovuto sull’abitazione principale e sulle relative pertinenze deve essere indicato cumulativamente in un unico rigo arrotondando gli importi all’unità di euro. Inoltre, nella sezione del modello va barrata la casella «Acc.» (acconto) e vanno indicati: il codice catastale del Comune di ubicazione degli immobili; il numero degli stessi considerando le pertinenze; il 2012 quale anno di riferimento ed il numero «0202» (rata 2 di 2) nello spazio «rateazione/mese rif.». Il contribuente, inoltre, deve indicare la detrazione spettante.
Il versamento non va effettuato se l’imposta complessivamente dovuta è inferiore a 12 euro, fermo restando che i Comuni possono variare tale soglia.
La tripartizione del versamento dell’Imu 2012 riguarda solo l’abitazione principale e le sue pertinenze. Pertanto, anche in considerazione delle differenze con la meno stringente normativa Ici, è importante inquadrare correttamente queste definizioni. La più importante novità consiste nel fatto che per abitazione principale si deve intendere l’immobile nel quale il possessore e il suo nucleo familiare dimorano abitualmente e risiedono anagraficamente.
Nel caso in cui i componenti del nucleo familiare abbiano stabilito la dimora abituale e la residenza anagrafica in immobili diversi situati nel territorio comunale, l’aliquota e la detrazione devono essere uniche per nucleo familiare.
Sempre in tema di abitazione principale, la circolare 3/DF/2012 ha chiarito che questa deve essere costituita da una sola unità immobiliare iscritta o iscrivibile in catasto a prescindere dalla circostanza che sia utilizzata come tale più di una unità immobiliare distintamente iscritta in catasto. Il contribuente non può, quindi, applicare le agevolazioni per più di una unità immobiliare, a meno che non abbia preventivamente proceduto al loro accatastamento unitario. Quanto alle pertinenze dell’abitazione principale, si considerano tali esclusivamente quelle classificate nelle categorie catastali C/2, C/6 e C/7, nella misura massima di un’unità pertinenziale per ciascuna delle categorie catastali indicate. Rientra nel limite massimo delle tre pertinenze anche quella che risulta iscritta in catasto insieme all’abitazione principale.
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