Contribuenti alla cassa per il pagamento dell’acconto Imu. Entro lunedì prossimo, i titolari di seconde case, aree ed edificabili e altre tipologie di immobili sono tenuti a pagare l’acconto dell’imposta municipale. Sono esonerati dal versamento solo i titolari di immobili adibiti ad abitazione principale, di terreni agricoli e fabbricati rurali strumentali. Non possono però fruire della sospensione del pagamento i possessori di fabbricati classificati nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9. L’acconto va calcolato facendo riferimento alle aliquote e detrazioni dei 12 mesi dell’anno precedente.
Obbligati. I contribuenti, dunque, devono versare il 50% dell’imposta dovuta per l’intero anno calcolata in base alle aliquote e detrazioni dell’anno precedente. Il pagamento della seconda rata, a saldo dell’imposta dovuta per l’intero anno, con eventuale conguaglio sulla prima rata, dovrà essere effettuato tenendo conto degli atti comunali pubblicati sul sito del ministero dell’economia e delle finanze entro il 28 ottobre di ciascun anno. In caso di mancata pubblicazione entro questo termine si applicano aliquote e detrazioni dell’anno precedente. Queste nuove regole sono stabilite dall’articolo 10 del dl 35/2013, in sede di conversione in legge (64/2010). Peraltro il ministero dell’economia, con la circolare 2/2013, ha chiarito che l’ultima modifica normativa ha la finalità di «semplificare al contribuente la determinazione dell’imposta, poiché alla scadenza prevista per il versamento della prima rata potrebbero non essere ancora note le aliquote e le detrazioni deliberate dal comune per l’anno in corso».
Sono tenuti al pagamento oltre al proprietario e all’usufruttuario, anche il superficiario, l’enfiteuta, il locatario finanziario, i titolari dei diritti di uso e abitazione, nonché il concessionario di aree demaniali. Non sono soggetti al prelievo fiscale, invece, il nudo proprietario dell’immobile, il locatario, l’affittuario e il comodatario, in quanto non sono titolari di un diritto reale di godimento sull’immobile, ma lo utilizzano sulla base di uno specifico contratto. L’imposta è dovuta dai contribuenti per anni solari, proporzionalmente alla quota di possesso dell’immobile e in relazione ai mesi dell’anno per i quali il bene è stato posseduto. Se il possesso si è protratto per almeno 15 giorni, il mese va computato per intero. Sospensione pagamento. Non sono tenuti a pagare l’acconto Imu, perché sospeso, i titolari di immobili adibiti ad abitazione principale e assimilati, con relative pertinenze. Sono però esclusi dal beneficio i fabbricati classificati nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9 (immobili di lusso, ville e castelli). La sospensione si estende anche alle unità immobiliari appartenenti alle cooperative edilizie a proprietà indivisa adibite a prima casa dei soci assegnatari, nonché a quelli assegnati da Iacp, Ater o da altri enti di edilizia residenziale pubblica. Sono esonerati dal versamento anche i titolari di fabbricati rurali e terreni agricoli. Per abitazione principale si intende l’immobile, iscritto o iscrivibile nel catasto edilizio urbano come unica unità immobiliare, nel quale il possessore dimora abitualmente e risiede anagraficamente. Pertinenze dell’abitazione principale sono quelle classificate nelle categorie catastali C/2, C/6 e C/7, nella misura massima di un’unità pertinenziale per ciascuna delle suddette categorie catastali, anche se iscritte in catasto unitamente all’immobile adibito a abitazione. Sono qualificati fabbricati strumentali quelli utilizzati per la manipolazione, trasformazione e vendita dei prodotti agricoli, a prescindere dalla loro classificazione catastale. Della sospensione del pagamento, infine, fruiscono i coltivatori diretti e gli imprenditori professionali iscritti nella previdenza agricola, anche se i terreni non vengono coltivati.
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