Imu legata alla nuova rendita

Il Sole 24 Ore
13 June 2013
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Gli immobili d’impresa che subiscono una trasformazione strutturale e vengono conseguentemente riaccatastati devono pagare l’Imu considerando la nuova rendita a partire dalla data di presentazione del Docfa.
Questa è la risposta al quesito posto da Gianandrea Todesco, riguardante un immobile industriale di categoria D1, originariamente composto da fabbricati e piazzali asserviti, poi riconvertito per usi logistici attraverso la demolizione di alcuni impianti presenti nei fabbricati. Viene conseguentemente avviata la procedura di riaccatastamento presentando a dicembre 2012 il nuovo “tipo mappale” e a febbraio 2013 il Docfa con la proposta di rendita.
Sorge tuttavia il dubbio sulla base imponibile da utilizzare per il calcolo dell’Imu 2013, in particolare riguardo alla possibilità di pagare considerando solo la rendita proposta e ritenendo che l’avvio della pratica di riaccatastamento (richiesta tipo mappale) comporti la “perdita” della vecchia rendita catastale.
Sul punto va preliminarmente evidenziato il principio contenuto nell’articolo 5 comma 2 del Dlgs 504/92, in forza del quale devono assumersi le rendite risultanti in catasto al 1° gennaio dell’anno di imposizione. Con la conseguenza che le risultanze catastali definitive sono efficaci a decorrere dall’anno d’imposta successivo a quello nel corso del quale sono state annotate negli atti catastali (cosiddetta “messa in atti”). Si tratta tuttavia di una regola generale che ammette alcune eccezioni, tra cui l’ipotesi in cui la nuova rendita sia conseguente a modificazioni della consistenza o della destinazione dell’immobile dichiarate dallo stesso contribuente, dovendo in questi casi trovare applicazione dalla data della denuncia. In tal senso si è espressa la Cassazione con alcune pronunce, tra cui la 17863/2010, la 18023/2004 e la 20854/2004. Stesso orientamento si è affermato anche in ordine al passaggio dal criterio del valore contabile alla rendita catastale per i fabbricati D, che attribuisce rilevanza alla presentazione della richiesta (Cassazione 3160/2011).
Nel caso in questione la nuova rendita proposta con il Docfa dovrebbe quindi avere efficacia solo a partire dalla domanda, presentata a febbraio 2013, trattandosi di sopravvenuto mutamento dello stato o della destinazione del fabbricato.
Non si ritiene invece possibile aderire integralmente alla soluzione proposta dal lettore, considerando cioè il momento di avvio della pratica di riaccatastamento, in quanto il “tipo mappale” ha la funzione di inserire sulla cartografia catastale i nuovi fabbricati edificati sul territorio o i fabbricati esistenti che abbiano subito modifiche di sagoma. Ma il “tipo mappale” non agisce sulla base imponibile dei fabbricati, che viene determinata solo in sede di presentazione della denuncia, avvenuta nel caso in questione con il Docfa. Peraltro la Cassazione ha chiarito che in questi casi il fatto che la situazione materiale risalga a data anteriore non ne giustifica un’applicazione retroattiva rispetto alla denuncia.
Conseguentemente l’Imu 2013 andrebbe calcolata considerando la vecchia rendita per i primi due mesi dell’anno (se il Docfa è stato presentato nella seconda metà di febbraio), mentre si dovrà utilizzare la nuova rendita per il periodo residuo dell’anno, salvo conguaglio da effettuare all’esito delle verifiche. Va infatti ricordato che l’eventuale rettifica della rendita da parte dell’agenzia del Territorio ha efficacia retroattiva, quindi il nuovo valore sarebbe applicabile sin dalla presentazione del Docfa e imporrebbe di rifare i calcoli

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