Imponibile gonfiato per le case storiche

I BENI CULTURALI

Il Sole 24 Ore
26 July 2013
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Cambia, rispetto all’Ici, la disciplina degli immobili d’interesse storico o artistico, individuati dall’articolo 10 del Dlgs 42/04 (Codice dei beni culturali e del paesaggio) e tutelati dell’articolo 9 della Costituzione. Per il pagamento dell’Ici si assumeva la rendita catastale determinata mediante l’applicazione delle tariffa d’estimo di minore ammontare tra quelle previste per le abitazioni della zona censuaria del fabbricato (articolo 2 comma 5 legge 16/93). In base ad un recente orientamento giurisprudenziale di favore, la minore tariffa d’estimo era applicabile anche ai fabbricati storici o artistici oggetto di ristrutturazione (Cassazione, sezioni unite, sentenza 5518/2011).

Il Dl 201/11 non ha confermato questa agevolazione nell’Imu, rendendo così applicabile la base imponibile ordinaria, peraltro con moltiplicatore 160: una doppia penalizzazione. La legge 44/12 ha posto riparo introducendo la riduzione del 50% della base imponibile Imu, disponendo tuttavia l’abrogazione del regime di favore (articolo 2 comma 5, legge 16/93). Cresce così – rispetto all’Ici – la base imponibile Imu per gli immobili d’interesse storico-artistico, nonostante i proprietari siano tenuti a sopportare costi elevati per la loro manutenzione. Peraltro, nel caso di interventi di ristrutturazione che rendano questi immobili temporaneamente inagibili o inabitabili non sarebbe neppure possibile, in base ad una lettura restrittiva – ma non condivisibile – del Ministero, applicare l’ulteriore riduzione del 50% prevista per i fabbricati inagibili.

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