Fabbricati merce, lo stop all’Imu non cancella il conguaglio

Imprese. Le regole per l’invenduto

Il Sole 24 Ore
11 September 2013
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L’esclusione dal pagamento della seconda rata Imu relativa ai fabbricati merce rimasti invenduti non fa venir meno le operazioni di conguaglio sull’acconto versato a giugno. Potrebbe infatti essere accaduto che l’impresa di costruzione abbia legittimamente versato la prima rata di giugno applicando l’aliquota 2012, e che questa aliquota sia stata però modificata dal Comune per il 2013.

L’articolo 13, comma 13-bis del Dl 201/2011, nella versione vigente fino al 7 giugno 2013, stabiliva che se il Comune non avesse pubblicato sul sito del Mef le aliquote per il 2013, l’acconto avrebbe dovuto essere versato sulla base delle misure 2012. L’articolo 10, comma 4 del Dl 35/2013, inserito dalla legge di conversione 132/2013, ha modificato la regola prevedendo che la prima rata va calcolata sulla base delle aliquote vigenti l’anno precedente, a prescindere dal fatto che, al momento del pagamento, il Comune abbia già adottato la delibera Imu per l’anno di riferimento. Su questa caotica situazione è intervenuto anche il Mef che, con la circolare 2/DF/2013, ha avallato la libera scelta dell’aliquota per l’acconto (che poteva essere quella del 2012 oppure quella pubblicata sul sito ministeriale entro il 16 maggio) a prescindere dalla data del versamento (prima o dopo l’entrata in vigore della legge di conversione del Dl 35/2013 avvenuta l’8 giugno).

L’articolo 2, comma 1 del Dl 102/2013 ha previsto che per il 2013 non è dovuta la seconda rata per i fabbricati costruiti e destinati alla vendita purché non locati, senza nulla specificare sul pagamento “provvisorio” di giugno. Questo lascia purtroppo spazio a diverse soluzioni. Persino a sostenere, se non altro per esigenze di semplificazione, che non essendo più dovuta la seconda rata con cui si effettuano, se dovuti, i conguagli rispetto all’acconto, se quest’ultimo risulta versato in ossequio alle disposizioni vigenti al momento del pagamento, diventa definitivo.

Questa tesi però difficilmente potrà essere accolta, anche per l’iniquità che produrrebbe. Basti pensare al caso in cui entro il 16 maggio sia stata pubblicata, sul sito del Mef, la delibera di un Comune che ha ridotto l’aliquota dei fabbricati merce portandola dal 7 al 4 per mille. Nel marasma legislativo verificatosi in prossimità del pagamento degli acconti, potrebbe certamente essere accaduto che in relazione a due fabbricati aventi identica base imponibile Imu e posti nello stesso Comune un’impresa di costruzione abbia effettuato il pagamento dell’acconto 2013 applicando l’aliquota del 7 per mille mentre l’altra impresa abbia utilizzato il 4 per mille. È evidente cristallizzare entrambi i pagamenti significherebbe porsi in contrasto con i principi costituzionali di eguaglianza, capacità contributiva e ragionevolezza.

La definitività della prima rata mal si concilierebbe, poi, con il caso del contribuente che a giugno ha effettuato il pagamento di quella che riteneva essere l’imposta dovuta per tutto l’anno. In quest’ipotesi, non potrebbe essere posto in discussione il diritto del contribuente a ottenere il rimborso di quanto pagato in eccedenza rispetto all’acconto calcolato con i parametri 2013. Il che induce a ritenere che sarà in ogni caso necessario verificare la sussistenza di un versamento in eccedenza (che darà diritto al contribuente al rimborso) o in difetto (che legittimerà il comune al recupero senza applicazione di sanzioni) rispetto a quanto risultante applicando l’aliquota 2013.

Il problema

01|LA REGOLA
L’articolo 2, comma 1 del Dl 102/2013 ha cancellato l’Imu sui fabbricati merce rimasti invenduti a partire dal saldo 2013

02|L’ACCONTO
L’acconto 2013 può essere stato versato sia in base alle nuove aliquote, se deliberate, sia in base a quelle dell’anno precedente, dal momento che il caos dei termini ha spinto il ministero a “promuovere” entrambe le soluzioni, a prescindere dalla pubblicazione o meno delle nuove aliquote

03|IL CONGUAGLIO
Le imprese che hanno versato l’acconto in base alle aliquote dell’anno precedente dovranno quindi effettuare i conguagli in base alle nuove aliquote: se il nuovo parametro è inferiore rispetto a quello del 2012, l’impresa diventa quindi titolare di un credito

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