L’avviso di accertamento, specifica un altro pronunciamento, “è nullo se non reca la sottoscrizione del capo dell’ufficio o di altro impiegato della carriera direttiva da lui delegato. Tale delega può essere conferita o con atto proprio o con ordine di servizio purché venga indicato, unitamente alle ragioni della delega, il termine di validità ed il nominativo del soggetto delegato”. Il conferimento della delega da parte del capo ufficio è dunque sufficiente a fare salvi gli atti firmati dal dipendente non graduato. In una terza sentenza la Cassazione stabilisce che “ove il contribuente contesti la legittimazione del funzionario che ha sottoscritto l’avviso di accertamento ad emanare l’atto, è onere della Amministrazione fornire la prova del possesso dei requisiti soggettivi indicati dalla legge, nonché della esistenza della delega in capo al delegato”.
Due settimane fa il caso dei dirigenti decaduti è finito al centro di uno scontro tra il sottosegretario all’Economia Enrico Zanetti e la numero uno dell’Agenzia Rossella Orlandi, che aveva paventato la “morte” delle agenzie fiscali se il governo non fosse intervenuto rapidamente per riempire i posti vacanti in attesa del concorso previsto per il 2016. Un emendamento alla legge di Stabilità presentato in commissione Bilancio al Senato da Giorgio Santini (Pd) prevede una norma ponte sotto forma di incarichi provvisori da attribuire, “in numero non superiore a quello dei posti” dei futuri concorsi, a funzionari della terza area delle agenzie, laureati e con un’anzianità di almeno 5 anni nell’area di appartenenza. A loro spetterà “un’indennità di responsabilità, graduata secondo il livello di rilevanza dell’incarico ricoperto, in misura non superiore a tre volte l’indennità massima”.
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