Il Tribunale di Treviso, quale giudice di appello, con sent. n.240/2025, pubblicata il 20.02.2025, ha affrontato la questione sulla individuazione del soggetto tenuto al pagamento del canone per l’occupazione del sottosuolo con cavi e conduttore per la fornitura di servizi di pubblica utilità (energia elettrica, gas, acqua, telefonia ecc.) con riferimento alla posizione dell’occupante in via mediata.
Il Tribunale alla luce della modifica del testo normativo ad opera della L. n.178/2020 del co.831 della Legge n. 160/2019, ha ritenuto che il Legislatore abbia inteso imporre il pagamento del CUP a tutti gli operatori che, nell’erogare il servizio di pubblica utilità si avvalgono dei cavi e delle strutture del soggetto che è titolare della concessione e che, per il tramite di questo utilizzo (appunto, mediatamente), occupano il suolo pubblico.
Precisa il Giudice ordinario che “ L’espressione “utilizzo materiale” va interpretata alla luce di tale voluntas legis come sinonimo di utilizzo che non necessariamente rimanda ad una modificazione della realtà esterna…. Ciò in quanto il canone è imposto a quanti comunque si avvalgono di fatto delle occupazioni permanenti del territorio comunale con cavi e condutture.”.
Ma la statuizione più interessante della sentenza in commento riguarda l’ambito applicativo della disposizione di interpretazione autentica del co.831 dell’art. 1 della L. n.160/2019, contenuta nell’art.5, co.14-quinques, del decreto legge n. 146/2021 a mente del quale “… per le occupazioni permanenti di suolo pubblico effettuate nei settori in cui è prevista una separazione, in ragione di assetti normativi, regolamentari o contrattuali, tra i soggetti titolari delle infrastrutture ed i soggetti titolari del contratto di vendita del bene distribuito alla clientela finale, non configurandosi alcuna occupazione in via mediata ed alcun utilizzo materiale delle infrastrutture da parte della società di vendita, il canone è dovuto esclusivamente dal soggetto titolare dell’atto di concessione delle infrastrutture, in base alle utenze delle predette società di vendita …”.
Per il Tribunale va condivisa l’interpretazione secondo cui il concetto di “separazione” della norma di interpretazione trovi applicazione “ a casi differenti da quello oggetto di disamina e che ineriscono a settori, come quelli del gas e dell’energia elettrica, in cui la normativa di riferimento (v. l’art. 21 d. lgs. n. 164/2000 concernente le disposizioni di attuazione della direttiva n. 98/30/CE inerente la distribuzione del gas naturale, oltre che l’art. 1 d. lgs. n. 73/2007, convertito in legge n. 125/2007) impone una netta separazione tra l’attività di distribuzione e quella di vendita, al fine di liberalizzare il mercato ed evitare la formazione di monopoli. Tale separazione si concreta nel fatto che il gas o l’energia elettrica vengono distribuiti in rete da una determinata società ed una volta che i beni sono “transitati” nell’infrastruttura concessionata, di proprietà esclusiva di un unico soggetto, vengono commercializzate da altre società (deputate alla sola vendita) per poi raggiungere l’utente finale. Nella sentenza in commento, sul punto, si fa un espresso richiamo alla sentenza del Tribunale di Bolzano del 17.06.2024 secondo la quale per ipotesi del genere appare chiara la ratio di escludere la possibilità di considerare il titolare del contratto di vendita quale soggetto obbligato al pagamento del canone per occupazione del suolo pubblico. Quest’ultimo, infatti, in tali casi, non occupa in via mediata e nemmeno utilizza materialmente il suolo pubblico, dato che le società titolari dei contratti di vendita si limitano a commercializzare il prodotto nei confronti dell’utente finale, a causa della rigorosa divisione delle attività imposta.
Diversa considerazione vale invece per il servizio di telefonia offerto dal soggetto appellante perché, come spiegato dalla stessa società al fine di erogare ai clienti finali tale servizio, essa si collega all’infrastruttura di altro soggetto mediante i sistemi (“VULA”, “NGA”, “ULL” e “WLR”) e occupa in via mediata l’infrastruttura oggetto della concessione in favore di un soggetto differente.
La circostanza, quindi, che il soggetto appellante disponga di infrastrutture proprie, che erogano il servizio venduto, utilizzando anche le infrastrutture di altro soggetto , unitamente ad altri operatori, non consente, per il Tribunale di Treviso, di qualificarla come mera società di vendita di traffico telefonico, apparendo piuttosto come un operatore del settore della telefonia, che si avvale di proprie infrastrutture e, in via mediata, di infrastrutture di terzi concessionari e che, quindi, deve corrispondere il CUP come occupante in via mediata.
Manuale per la gestione e il controllo dei tributi locali dopo la riforma fiscale
Stante la necessità di rispettare gli equilibri di bilancio e assicurare all’ente solidità e risorse utili per il mantenimento di un adeguato livello di servizi da erogare alla cittadinanza, la gestione delle entrate locali assume sempre più un ruolo rilevante. La disponibilità di risorse non può infatti prescindere da una efficace attività di controllo e di verifica degli adempimenti in ambito di fiscalità locale diretti a contrastare i fenomeni di evasione ed elusione fiscale. Il presente volume propone agli operatori dell’ufficio tributi un’analisi dei presupposti delle entrate locali, al fine di comprendere le fonti della pretesa tributaria e le basi su cui si ancora l’attività accertativa. Altrettanto rilievo è riservato alla riorganizzazione degli uffici tributi, tenuto conto delle nuove procedure stabilite dall’obbligo del contraddittorio preventivo. Particolare attenzione viene posta anche alla redazione dell’atto di accertamento esecutivo da notificare al termine del confronto, in cui gioca un ruolo essenziale la motivazione “rafforzata”. Il volume esamina altresì numerose casistiche di controllo in ambito IMU, TASI, TARI e dell’Imposta di soggiorno, per le quali sono riportate le modalità di accertamento e gli orientamenti giurisprudenziali che si sono venuti a formare. Viene poi illustrata la modalità di redazione dell’atto di accertamento esecutivo, mettendo in risalto i suoi elementi essenziali, nonché gli errori da non commettere in sede di notifica. Interessante anche la parte dedicata agli istituti deflativi del contenzioso, utile per gestire i rapporti con i contribuenti nell’ottica di conseguire il raggiungimento di accordi stragiudiziali in conformità alla tax compliance, quale rapporto di collaborazione che deve guidare l’ente impositore nella sua attività di verifica. Il manuale è corredato da schemi e modelli utili per l’attività di accertamento, resi disponibili in formato editabile e personalizzabile nei contenuti aggiuntivi online.Stefania ZammarchiEsperta ed autrice di pubblicazioni in materia di tributi locali. Dottore commercialista e Revisore dei conti. Dirigente presso Unione di Comuni.
Stefania Zammarchi | Maggioli Editore 2024
Scrivi un commento
Accedi per poter inserire un commento