9 September 2018
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La notifica. Perfezionamento

Si ricorda che la disciplina delle notifiche a mezzo PEC è contenuta nel decreto del Ministro dell’economia e delle finanze 23 dicembre 2013, n. 163, recante il “Regolamento sulla disciplina dell’uso di strumenti informatici e telematici nel processo tributario”. In particolare, il comma 2 dell’art. 5 del suddetto Regolamento stabilisce – in linea generale – che il perfezionamento della notifica telematica si realizza al momento in cui viene generata, da parte del gestore PEC del destinatario, la ricevuta di avvenuta consegna (RAC).

Tuttavia, ai fini della decorrenza dei termini processuali il comma 1 dell’articolo 8 del citato Regolamento differenzia gli effetti per il mittente e per il destinatario della notifica PEC andata a buon fine. Infatti, dette notificazioni, per il mittente si intendono eseguite al momento dell’invio del documento al proprio gestore PEC, attestato dalla ricevuta di accettazione (RdAC) rilasciata al medesimo gestore del sistema; invece, per il destinatario occorre far riferimento al momento in cui il documento informatico è reso disponibile nella casella PEC dal suo gestore. Si evidenzia, quindi, che, per il mittente, ai fini del corretto perfezionamento della notifica risulta indifferente che il destinatario visualizzi o meno il contenuto della PEC ricevuta. E’ sufficiente che il 8 gestore del sistema di trasporto delle informazioni renda accessibile l’atto al destinatario affinché la notifica si ritenga perfezionata. In sostanza, è sufficiente che il messaggio di PEC venga consegnato al gestore del servizio del destinatario, che ne rilascia immediata e automatica ricevuta (RAC).

Tempo della notifica. Le notifiche degli atti del processo tributario alla controparte tramite PEC possono essere effettuate 24 ore su 24, tutti i giorni dell’anno inclusi i festivi. Sul punto, si ricorda che la Corte Costituzionale, con la sentenza n. 75/2019, ha dichiarato l’illegittimità costituzionale dell’art. 16-septies del D.L. 179/2012 (riguardante la giustizia digitale nel processo civile) nella parte in cui, richiamando le disposizioni dell’art. 147 cpc, stabiliva che “le notificazione degli atti non possono farsi prima delle ore 7 e dopo le ore 21.00”

Indicazioni sulla compilazione dell’oggetto

In caso di notifica di un atto introduttivo del giudizio è consigliabile inserire nell’oggetto la seguente dicitura “notificazione ai sensi dell’art. 16 bis, comma 3, D.Lgs. n. 546/92” e nel corpo del messaggio, indicare:

  • la tipologia dell’atto (es: ricorso, appello, istanza di pubblica udienza, sentenza, ecc.);
  • l’atto impositivo impugnato ovvero gli estremi della sentenza;
  • il nome, cognome ed il codice fiscale del difensore/ufficio notificante;
  • il nome e cognome o la denominazione e ragione sociale ed il codice fiscale della parte che ha conferito la procura alle liti ove necessaria;
  • il nome e cognome o la denominazione e ragione sociale del destinatario;
  • l’indirizzo di PEC a cui l’atto viene notificato;
  • l’indicazione della Commissione tributaria adita.

Indirizzi PEC –  Individuazione dei domicili digitali presenti negli pubblici elenchi

Gli atti redatti con gli standard previsti dalle regole tecniche sono notificati all’indirizzo PEC del destinatario risultante dagli elenchi pubblici indicati nell’art. 7 del Regolamento n. 163/2013. Infatti, nel processo tributario, la PEC è reperibile nei seguenti pubblici elenchi:

  • INI-PEC: indice nazionale dei domicili digitali delle imprese e dei professionisti iscritti in albi ed elenchi istituiti con legge dello Stato, di cui all’articolo 6-ter del CAD;
  • IPA: indice nazionale dei domicili digitali delle pubbliche amministrazioni e dei gestori dei pubblici servizi di cui all’art. 6-ter del CAD.

Si ricorda che la consultazione dei suddetti elenchi non necessita di alcuna autenticazione e può essere effettuata ai seguenti link:

  • https://www.inipec.gov.it
  • https://www.indicepa.gov.it

Nel PTT, la PEC degli avvocati non può essere estratta dal REGINDE, registro gestito dal Ministero della Giustizia. Infatti, nel processo tributario, a differenza di quello civile ed amministrativo, possono assumere la difesa tecnica non solo gli avvocati, ma diverse categorie di professionisti individuate nell’articolo 12 del D.Lgs. n. 546/92

  • Per quanto concerne gli indirizzi PEC degli enti impositori e dei soggetti della riscossione l’indice delle pubbliche amministrazioni (IPA) è il solo elenco utilizzabile ai fini della notifica degli atti del processo tributario. Pertanto, non risulta applicabile l’elenco delle amministrazioni pubbliche gestito dal Ministero della giustizia prevista dall’art. 16, comma 12, del decreto legge n. 179/2012, convertito dalla legge 221/2012.

Si ritiene, comunque, necessario che tutti gli enti impositori e della riscossione, nell’ambito delle istruzioni poste sul retro dell’atto impositivo o di riscossione, indichino l’indirizzo PEC al quale devono essere notificati eventuali ricorsi avverso detti atti. Tale raccomandazione risulta conforme ai principi contenuti nell’articolo 7 dello Statuto del contribuente di cui alla legge n. 212/2000, laddove si prevede che gli atti degli enti impositori e della riscossione devono indicare con chiarezza le modalità e i termini per l’impugnazione degli stessi.

Anomalie in fase di notifica

Le notifiche telematiche come sopra descritte potrebbero non risultare possibili o non perfezionarsi.

Tali ipotesi sono riscontrabili nei seguenti casi:

  • mancata indicazione dell’indirizzo PEC nell’atto introduttivo, ove lo stesso non sia reperibile nei pubblici elenchi;
  • mancata consegna del messaggio di posta elettronica certificata per cause imputabili al destinatario (ad. es. casella incapiente o inattiva);
  • notifica a soggetto non obbligato alla titolarità di un indirizzo PEC, che comunque non è stato indicato nel primo atto difensivo.

Il notificante, nei predetti casi, in base a quanto stabilito dal comma 2 dell’art. 16-bis del D.Lgs. n. 546/92, dovrà attivare tempestivamente le modalità tradizionali di notifica degli atti processuali, previste dall’art. 16 del medesimo decreto legislativo.

Infine, in caso della c.d. “irreperibilità assoluta” del soggetto destinatario della notifica, ossia:

  • in mancanza di elezione del domicilio o della dichiarazione della residenza o della sede nel territorio dello Stato della parte;
  • nell’assoluta incertezza degli elementi sopra individuati che rende impossibile la notificazione al destinatario secondo le regole previste dal suddetto articolo 16; occorre procedere, ai sensi dell’articolo 17, comma 3, del D.Lgs. n. 546/92, mediante il deposito degli atti presso la segreteria della Commissione tributaria.

Comunicazioni degli uffici di segreteria delle CCTT per la modalità analogica

 In base alle disposizioni contenute nell’articolo 16 del D.Lgs. n. 546/1992, le comunicazioni con modalità analogica delle Commissioni tributarie vengono effettuate tramite avviso, consegnato alle parti che ne rilasciano immediatamente ricevuta o spedito a mezzo del servizio postale in plico raccomandato senza busta con avviso di ricevimento. Le comunicazioni nei confronti delle Agenzie fiscali o dell’ente locale possono essere effettuate mediante trasmissione di elenco in duplice esemplare, uno dei quali, immediatamente datato e sottoscritto per ricevuta, è restituito alla segreteria della Commissione tributaria. L’Ufficio di Segreteria, inoltre, può procedere alle notifiche degli atti rivolgendosi all’Ufficiale giudiziario o al messo comunale

Registrazione per l’utilizzo della piattaforma centralizzata

Le parti processuali – contribuenti, difensori, professionisti, enti impositori, società o concessionari della riscossione – per poter utilizzare le funzionalità del deposito degli atti nel processo tributario telematico, devono, prioritariamente, essere autorizzati all’accesso al Sistema Informativo della Giustizia Tributaria (SIGIT). A tal fine, si fa presente che l’accesso al sistema avviene tramite il portale della giustizia tributaria “www.giustiziatributaria.gov.it”,

Pagamento del CUT tramite PagoPa

A decorrere dal 24 giugno 2019 è possibile effettuare il pagamento del contributo unificato tributario (CUT) attraverso la piattaforma PagoPa presente nel PTT. La procedura PagoPA consente di associare in automatico il pagamento effettuato al numero di iscrizione a ruolo del ricorso/appello cui va collegato.

Scarica la formula consigliata per il CONTENZIOSO, da inserire egli atti impositivi di accertamento e riscossione

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